CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19421
Tributi – Tassa automobilistica – Esenzione – Motoveicoli appartenenti alla categoria dei motocicli “di particolare interesse storico e collezionistico” – Mancanza di attestato individuale – Irrilevante
Premesso che e considerato che,
la Regione Emilia Romagna ricorre per la cassazione della sentenza emessa in data 19 aprile 2011, dalla commissione tributaria regionale di Bologna, con cui quest’ultima, ad avviso di essa ricorrente falsamente applicando l’art. 63, comma 2, della legge 342/2000, ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento per tassa automobilistica dell’anno 2004, relativa ad un motoveicolo immatricolato da oltre venti anni, di proprietà di F.R., valorizzando il fatto che il motoveicolo apparteneva alla categoria dei motocicli “di particolare interesse storico e collezionistico” come definita da Federazione Motociclistica Italiana e ritenendo ininfluente che il mezzo non avesse una specifica attestazione di valore storico;
2. il contribuente non ha svolto difese;
3. questa Corte, decidendo di controversia in tutto assimilabile a quella che occupa (l’unica differenza essendo che in tale controversia si trattava di autoveicolo e non di motoveicolo), ha statuito che l’art. 63 della Legge 342/2000 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli – ” 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente’), si interpreta nel senso che “l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli” (Cass. ord. n. 319 del 09/01/2014; Cass. ordinanza n. 23624 del 17/10/2013; Cass. sentenza n. 3837 del 15/02/2013) con la conseguenza che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento della tassa, emesso dalla Regione senza negare l’appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall’ASI o dalla FMI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria, ma unicamente per causa della mancata produzione di uno specifico attestato “individuale”;
4. identica conseguenza deve essere trarsi nel caso di specie;
5. il ricorso va dunque rigettato in quanto la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione della norma;
6. le spese devono essere compensate atteso che il principio giurisprudenziale sul punto controverso è stato affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese;
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