CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19437
Personale Enti pubblici – Assegno ad personam ex art. 3, commi 57 e 58, L. n. 537/1993 – Pubblico impiego privatizzato – Casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per concorso – Inapplicabilità alle altre categorie di dipendenti pubblici
Rilevato che
1. La Corte di appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dall’INPS, ha riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda proposta dall’avv. G.F., volto al riconoscimento dell’assegno ad personam ex art. 3, commi 57 e 58 legge n. 537 del 1993. Il F., dirigente presso l’INPDAP, vincitore di un concorso per avvocato presso l’INPS aveva sottoscritto il relativo contratto, ma durante il periodo di prova aveva rassegnato le sue dimissioni, non essendo stata accolta la sua domanda diretta ad ottenere il suddetto assegno. In data 18 giugno 2004 aveva presentato domanda di riammissione in servizio presso l’INPS, unitamente alla richiesta intesa al riconoscimento dell’assegno. A seguito del rigetto opposto dall’Istituto, aveva adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna, che accoglieva entrambe le domande.
2. L’appello dell’INPS veniva accolto in parte: la Corte territoriale confermava il capo della sentenza di primo grado relativa al diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni e quindi nel periodo di prova. Riteneva invece fondato il secondo motivo, secondo cui la norma di cui all’art. 3, commi 57 e 58 legge n. 537 del 1993 riguarda solo le Amministrazioni dello Stato e non il passaggio tra enti pubblici.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’avv. Fiorino con unico motivo, al quale resiste l’INPS con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.
Considerato che
1. Con unico motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 3, commi 57 e 58 legge n 537 del 1993. Si deduce che, all’atto dell’assunzione, al ricorrente venne attribuito il trattamento economico iniziale contrattualmente previsto per il personale dell’Istituto in relazione alla qualifica conseguita e secondo quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso. Si assume che il rigetto, motivato dalla non estendibilità dell’assegno (contemplato per i passaggi di carriera presso la “stessa o diversa amministrazione” dello Stato ai sensi dell’art. 202 t.u. 3/57) all’INPS, in quanto estraneo all’Amministrazione statale, sarebbe errato alla luce dell’intero sistema contemplato dal d.lgs. 165/01, dove gli istituti che riguardano il passaggio di personale tra diverse amministrazioni (v. artt. 30 e 31) pacificamente trova applicazione anche agli enti pubblici non economici. Si precisa poi che, nel caso in esame, la controversia non involge la natura riassorbibile o meno dell’assegno, ma in radice la sua spettanza.
2. L’INPS ha opposto, in controricorso, che la recente giurisprudenza amministrativa ha escluso che l’istituto in esame possa trovare applicazione in via estensiva, essendo norma di stretta interpretazione, valevole solo per l’organizzazione burocratica dello Stato-apparato o Stato-amministrazione e ha altresì rilevato che nel caso di specie non si tratta neppure di un passaggio di carriera, ma della costituzione ex novo di un rapporto di lavoro presso l’INPS, ente pubblico non economico, a seguito di superamento di un concorso per il reperimento di specifiche professionalità.
3. Il ricorso è infondato.
4. In materia di pubblico impiego privatizzato, l’assegno ad personam, previsto dall’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall’art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all’entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la “privatizzazione” del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l’unificazione della disciplina (Cass. n. 17645 del 2009; conf. Cass. 11985 del 2010).
5. Detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
7. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, sentenza n. 10627 depositata il 7 dicembre 2023 - L’art. 97, comma 4, della Costituzione impone a tutte le amministrazioni l’accesso al pubblico impiego mediante concorso e tale principio si…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 ottobre 2019, n. 28110 - Riconoscimento dell’assegno ad personam nel passaggio di personale da un’amministrazione all'altra
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 22752 depositata il 27 luglio 2023 - L'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma…
- CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 25 settembre 2020, n. 19 - L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2019, n. 26033 - In tema di progressione di carriera dei dipendenti dell'INPS, l'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 43 del 1990, nel condizionare l'accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…