CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19460

Licenziamento disciplinare – Varie inadempienze – Prova – Codice discip0linare del CCNL di settore – Sanzione conservativa

Rilevato

che con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d’Appello di Roma, in sede di reclamo ex art. 1, comma 54, l. n. 92/2012, confermava la decisione resa dal Tribunale di Velletri ed accoglieva la domanda proposta da G.R. nei confronti della Turismo F.C. di C.F.V. & C. S.a.s., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per successive varie inadempienze, sancendo, ai sensi del novellato art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, il diritto del R. alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nel limite di 12 mensilità;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato soltanto il primo degli addebiti contestati, peraltro, tale da legittimare, in base al codice disciplinare di cui al CCNL, l’irrogazione di una mera sanzione conservativa, derivandone la dichiarata illegittimità e l’applicazione dell’indicato regime sanzionatorio;

per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che la Società ricorrente ha poi presentato memoria;

Considerato

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza, lamenta a carico della Corte territoriale l’essersi questa pronunziata non in conformità al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver espresso il giudizio in ordine alla gravità di una delle mancanze addebitate sulla base di una formulazione testuale della contestazione non coincidente con quella risultante dall’originale della stessa;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 594 e 595 c.p. e dell’art. 66 del CCNL per gli autoferrotranvieri, la Società ricorrente, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla medesima mancanza di cui al primo motivo, concernente la reazione del ricorrente all’ordine impartitogli di effettuare la prestazione di lavoro straordinario richiestagli, per il quale le espressioni utilizzate nell’occasione non rivestissero carattere ingiurioso e diffamatorio e non fossero, perciò tali da legittimare, in coerenza con il disposto dell’indicata norma collettiva, l’applicazione della sanzione espulsiva; che il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettata nel terzo motivo in relazione alla mancata considerazione del dato emerso in sede istruttoria relativo al non effettuato rientro in sede al termine del turno mattutino e dunque dell’effettività di quanto contestato circa l’appropriazione non autorizzata del mezzo, idonea, se considerata congiuntamente alla mancanza dalla Corte territoriale ritenuta provata, a legittimare l’irrogata sanzione espulsiva; che il primo motivo, anche a prescindere dall’erroneità del vizio indicato che, lungi dal poter essere identificato nell’inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, può semmai ricondursi alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché il secondo motivo, la cui stretta connessione, ne consente la trattazione congiunta, devono ritenersi inammissibili, non incidendo il riferimento, in luogo dell’espressione effettivamente utilizzata e riportata nella contestazione, di altra espressione che, nella sua pari volgarità, risulta del tutto equivalente sul piano della pesantezza dell’apprezzamento e del significato spregiativo del soggetto cui è affiancato, sulla valutazione, corretta sul piano logico e giuridico, operata dalla Corte territoriale nel senso di escludere la sua riconducibilità all’art. 66, comma 4, lett. A) del CCNL per gli auto ferrotranvieri, che legittima l’irrogazione della sanzione espulsiva laddove gli apprezzamenti offensivi, espressamente considerati alla lett. F) della predetta disposizione passibili della sanzione massima della sospensione per giorni 4, si concretino in minacce ed ingiurie gravi nei confronti dei superiori; che parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo atteso che, a fronte del difetto di specifica censura relativamente alle conclusioni cui la Corte territoriale perviene, all’esito dell’accertamento istruttorio, questa volta condotto in piena aderenza al contenuto della contestazione sul punto elevata, nel senso dell’assenza di prova dell’addebitato uso personale del mezzo aziendale, dell’irreperibilità del lavoratore dovuta allo spegnimento del telefono cellulare e della reazione stizzosa imputatagli allorché è stato richiesto di spiegazioni circa il mancato rientro in sede al termine del turno, conclusioni da cui la Corte territoriale ha fatto discendere l’inconfigurabilità stessa del fatto contestato, non può rilevare il tentativo del ricorrente di valorizzare la materialità del fatto, comunque verificatosi, del mancato rientro in sede al termine del turno con trattenimento del mezzo, addirittura adducendo l’irrilevanza di circostanze che ne attestavano la scusabilità, ai fini del giudizio, a quel punto necessariamente cumulativo e sottratto alle strettoie della disciplina collettiva, di proporzionalità della sanzione; che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.