CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15405 – Il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato nelle ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione