CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15407 – Qualora sia accertata la illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, all’ammissione al passivo fallimentare per il credito risarcitorio dipendente, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella della reintegra, tale principio vale per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al T.f.r. maturato nell’arco di durata del rapporto di lavoro