CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15408 – L’art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui stabilisce che la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro svolte oltre il limite di orario normale, che l’art. 1 dello stesso r.d.l. fissa in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali