CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20724
Professionista – Contributi dovuti alla gestione autonoma – Avviso di addebito – Prescrizione – Termine per il pagamento dell’Irpef
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione proposta da S.S., ingegnere e dipendente del Comune di Roma, all’avviso bonario con cui l’Inps aveva chiesto il pagamento di Euro 8.010,95 per contributi a percentuale dovuti alla gestione autonoma in relazione all’attività libero professionale svolta dal professionista.
La Corte, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello rilevando che non si trattava di avviso di addebito ma solo di un avviso bonario non soggetto a termini di decadenza, ha accolto l’eccezione di prescrizione in quanto trattandosi di contributi relativi al 2005 l’avviso bonario era pervenuto solo il 20/6/2011, oltre il termine di prescrizione quinquennale.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi, Resiste lo S. che deposita controricorso e memoria ex art 378 cpc.
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo l’Istituto denuncia violazione dell’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 con in L. 111/2011; dell’art. 2 DPR n 322/1998; censura l’affermato verificarsi della prescrizione quinquennale rilevando che la prescrizione poteva decorrere solo dopo che il dichiarante avesse presentato la dichiarazione dei redditi nel termine del 31/10/2006 ed il pagamento entro il 30/11/2006 con la conseguenza che non si era formata alcuna prescrizione al momento della notifica dell’avviso di addebito del 20/6/2011.
Il motivo è fondato.
Il termine per il pagamento dei contributi a percentuale scade nel termine per il pagamento dell’Irpef e dunque da tale momento decorre la prescrizione (cfr Cass n. 13463/2017, n. 13049/2020).
Nella specie trattandosi di contributi relativi al reddito del 2005 avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 20/6/2006, con la conseguenza che la notifica dell’avviso di pagamento del 20 giugno 2011 ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale.
Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» valendo la regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
4. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione dell’art 2, comma 26 e seg, L. n. 335/1995, dell’art. 18, co 12, DL 98/2011 conv in L n 111/2011, rilevando che ,superata la questione della prescrizione, si poneva il problema della sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I’INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che svolgono anche attività libero professionale , con conseguente accertamento della fondatezza della richiesta di pagamento formulata dall’Istituto ,oggetto di opposizione da parte dello S..
La richiesta dell’Istituto è fondata.
E’ noto che gli ingegneri ed architetti , già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non possono iscriversi ad INARCASSA (ex art. 2, L. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall’art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e, da ultimo, dall’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
La questione ,oggetto del motivo, è già stata decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze, nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018,ed altre ancora, e si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato l’art. 2, comma 26 l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, Cass. n. 32166 del 2018).
5. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Roma che si atterrà ai principi di cui sopra e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25610 depositata il 1° settembre 2023 - In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 - La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 febbraio 2020, n. 5419 - In materia di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi ovvero presso una di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35087 - In ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…