CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2019, n. 13536 – Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante, ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, artt. 3 e 38 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del d.Lgs. n. 165/2001 art. 52, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente