CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9199
Omissione contributiva – Rito del lavoro – Violazione del termine non minore di venticinque giorni tra data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione – Improcedibilità dell’impugnazione – Non sussiste – Nullità della notificazione, sanabile “ex tunc” – Spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione disposta dal giudice
Rilevato che
La Corte di appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da P.I. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti della predetta parte, di S.R. e dell’Inps, che, in parziale accoglimento della domanda della S., aveva accertato l’avvenuta omissione contributiva da parte di Poste per i contributi dovuti alla lavoratrice nel periodo dal 14/1/2000 al 1/9/2003;
la Corte d’appello, in mancanza di costituzione della S., rilevato che la notifica del ricorso in appello a quest’ultima era avvenuta il 19/4/2018 e all’Inps il 2/5/2018 per l’udienza di discussione dell’8/5/2018, in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 435 terzo comma c.p.c., e ritenuto che non ricorressero i presupposti applicativi per la concessione di un termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c., anche in ragione del principio di ragionevole durata del processo, tanto più che la nullità della notificazione derivava da ragioni dipendenti dalla volontà della parte, dichiarava improcedibile l’appello;
avverso la sentenza P.I. s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;
S.R. è rimasta intimata, mentre l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 164 comma 2 e 435 comma 3 C.p.c.;
con il secondo motivo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU;
rileva la ricorrente che nel caso in cui, come nella specie, la notifica non sia omessa o inesistente, il vizio di nullità della medesima è sanabile e ne va disposta la rinnovazione ex art. 164 c.p.c. comma 2, da estendere anche al rito del lavoro;
che i motivi di censura, da trattare congiuntamente, sono fondati (si veda al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. n. 9404 del 17/04/2018 : <Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.>, conforme Cass. n. 12691 del 13/05/2019);
questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 22166 del 12/09/2018) che, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, attribuendo rilevanza alle giustificazioni del ritardo o al contegno delle parti in udienza e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali;
il testo dell’art. 291 c.p.c. prevede, infatti, esclusivamente che il giudice, quale garante della regolare instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione, senza che a diversa soluzione possa giungersi, come pretenderebbe la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo;
in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato, con riferimento a diversa sanzione di improcedibilità comminata dal giudice di merito, che “il principio del giusto processo, di cui al richiamato art. 6 CEDU, non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso” e che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio” (Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014);
non merita conferma, pertanto, l’interpretazione formalistica della norma processuale adottata dalla Corte territoriale, che induce a esiti pregiudizievoli in termini di diniego di accesso alla tutela giurisdizionale;
in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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