CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13775
Professionista – Avvocato – Contributi previdenziali omessi – Prescrizione – Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Rilevato che
La Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione di T.M., avvocato, contro l’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi, ritenendo fondata la tesi secondo la quale era dovuta l’iscrizione alla gestione separata per gli avvocati che non raggiungano nell’anno un reddito sufficiente per essere assoggettati alla contribuzione alla cassa forense;
la Corte territoriale disattendeva l’eccezione di prescrizione in relazione all’avviso bonario oggetto di giudizio, notificato il 1/7/2016, in ragione del dies a quo del calcolo del termine prescrizionale, che riteneva decorrere, per i redditi per l’anno 2010 di riferimento, dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (4/7/2011) piuttosto che dal termine per il versamento dei contributi (16/6/2011);
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione T.M. sulla base di quattro motivi;
controparte è rimasta intimata;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, osservando che era errata l’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché, ai sensi della citata norma, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l’art. 2 I. 335/1995 prescrive il termine di pagamento nella medesima scadenza fissata in materia fiscale (nella specie 16/6/2011), che, quindi, coincide con quello da cui decorre il termine di prescrizione dei contributi;
il motivo è fondato in base al principio secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale)» (Cass. n. 19640 del 24/07/2018);
la sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto richiamato e provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione, mentre gli altri motivi restano assorbiti;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.