CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13789
Indennità di accompagnamento – Cittadino extracomunitario legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico – Permessi di soggiorno ripetutamente goduti dal richiedente, al di là della durata di ciascuno di essi
Rilevato che
La Corte d’appello di Genova confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da A.T.R.E., volta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal 7/6/2016 (data della domanda amministrativa), con condanna dell’Inps al pagamento in suo favore della prestazione a decorrere dalla stessa data, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda sino al saldo;
osservavano i giudici del merito che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 40 del 2013) della normativa successiva al D.lgs. n. 286/1998, per il conseguimento dell’indennità di accompagnamento non era richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendosi accertare, invece, se il cittadino extracomunitario fosse legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, prescindendosi dalla durata del singolo permesso, requisito riscontrabile nella specie, in base a una valutazione complessiva della permanenza sul territorio italiano del cittadino extracomunitario, essendo documentalmente provato che l’istante aveva fatto ingresso in Italia il 30/3/2013, era stato rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari il 24/5/2013, poi rinnovato il 25/1/2014 con scadenza il 29/1/2016, successivamente era stato richiesto permesso di soggiorno il 29/7/2016 e ottenuto con scadenza 2/2/2017, e dello stesso era stato chiesto il rinnovo il 20/2/2018, cui era seguito il permesso rilasciato l’8/l/2019 con scadenza 10/12/2019;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Inps sulla base di unico motivo;
resiste l’assistito con controricorso;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte;
Considerato che
Con unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 41 del D.l. 25/7/98 n. 286 in relazione all’art. 1 I. 11.02.1980 n. 18, per avere la Corte d’appello condannato l’Inps al pagamento dell’indennità di accompagnamento nonostante la comprovata mancanza del possesso legale del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda amministrativa;
osserva che, se è vero che dopo l’intervento della Corte Costituzionale non era più richiesto il possesso di carta di soggiorno, tuttavia, in forza dell’art. 41 D.l. 25/7/98 n. 286, norma ancora vigente, chi richiede una prestazione di invalidità deve avere il possesso di un titolo di legittimazione, costituito dal possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno un anno, con la conseguenza che era irrilevante l’apprezzamento operato dai giudici del merito riguardo al possesso da parte del richiedente di permessi di soggiorno di durata inferiore a un anno, così come era irrilevante la rilevata permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale per il periodo intercorrente tra il 7/6/2016 (data di presentazione della domanda amministrativa) e il deposito della sentenza;
il motivo è privo di fondamento;
questa Corte ha avuto occasione di affermare (ex multis Cass. n. 593 del 15/01/2016, Cass. n. 23763 del 01/10/2018) che, una volta espunta la condizione della necessità della carta di soggiorno, l’attribuzione nei confronti di cittadini extracomunitari dell’indennità di accompagnamento, prestazione che coinvolge una serie di valori di essenziale risalto – quali la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie – è condizionata esclusivamente dal legale soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico;
i giudici del merito hanno compiuto una valutazione adeguata del requisito in argomento, tenendo conto dei permessi di soggiorno ripetutamente goduti dal richiedente, sufficienti a individuare, al di là della durata di ciascuno di essi e indipendentemente dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa, il carattere non episodico e di non breve durata della legale permanenza dello straniero nello stato italiano;
in base alle svolte argomentazioni in ricorso va rigettato e le spese devono essere liquidate secondo soccombenza;
in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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