CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6939
lmpiego irregolare – Dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro – Natura di confessione stragiudiziale
Rilevato
che la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano stati condannati A.G. in proprio e la ditta G.A. & C. snc al pagamento della complessiva somma di euro 25.651,00 in relazione ad ordinanze ingiunzione che la Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria aveva emesso per l’impiego irregolare subordinato di A.C. quale lavapiatti dall’aprile al dicembre 2007;
che la Corte territoriale la confermato la sentenza di primo grado anche a voler ritenere liberamente apprezzabili le dichiarazioni rese dal G. agli ispettori verbalizzanti, unitamente alla altre risultanze del verbale ispettivo, non inficiate da autonomo giudizio definito tra parti diverse;
che per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con unico motivo;
che ha resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha inoltrato controricorso in data 21 ottobre 2013;
Considerato
che preliminarmente va osservato come, sebbene il ricorso risulti notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all’Avvocatura generale dello Stato, secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione o proposto nei confronti della P.A. la nullità della notificazione in tale caso resta sanata, con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale (per tutte: Cass. SS. UU. n. 608 del 2015), con conseguente tempestività del controricorso depositato da quest’ultima;
che con il gravame si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale attribuito valore di confessione stragiudiziale alla dichiarazioni rese da A.G. agli ispettori del lavoro;
che la censura è infondata in quanto non coglie il senso della ratio decidendi della sentenza impugnata che si fonda essenzialmente sulla libera valutazione delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti piuttosto che sulla natura di confessione stragiudiziale delle medesime (cfr. Cass. n. 17702 del 2015), con la conseguenza che gli ulteriori rilievi circa l’apprezzamento probatorio di tali risultanze da parte del giudice del merito resta ben al di fuori dei limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;
che dunque il ricorso va respinto e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
che occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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