CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6959
Avviso di addebito – Gestione previdenziale artigiani – Contributi a percentuale – Illegittimità della iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso presso la Commissione Tributaria – Accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate – Costituzione in giudizio – Mancata formulazione di apposita domanda di condanna al pagamento dei contributi – Non sussiste
Rilevato
che, con sentenza del 21 luglio 2016, la Corte di Appello di Catanzaro confermava – con diversa motivazione – la decisione del primo giudice di accoglimento dell’opposizione proposta da G. G. avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS gli aveva intimato il pagamento della somma della somma di euro 3.250,46 a titolo di contributi a percentuale IVS (gestione previdenziale artigiani) per l’anno 2008 e relative sanzioni;
che il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della iscrizione a ruolo perché fatta dall’INPS in pendenza di ricorso presso la Commissione Tributaria proposto dal G. avverso l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate e, nel merito, aveva ritenuto non provato dall’istituto il credito portato nell’avviso opposto;
che la Corte territoriale, per quello che ancora interessa in questa sede, rilevava: che l’art. 24 del d.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria) era da interpretare nel senso che l’accertamento cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice tributario; che, il citato art. 24 era applicabile anche alla ipotesi di avviso di addebito fondato su accertamento sub indice in quanto il richiamo, operato dall’art. 30, primo comma, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122 alla opposizione ex art. 24 del d. Lgs. n. 46/99 comportava la piena equiparabilità tra le due tipologie di opposizioni; che, nel caso in esame, quindi, una volta dichiarata la illegittimità dell’avviso di addebito l’appello era da rigettare in quanto l’ente previdenziale nella prima memoria di costituzione in giudizio ed in quella successiva depositata dopo l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate si era limitato a chiedere il rigetto della opposizione e non aveva formulato una apposita domanda di condanna al pagamento dei contributi;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso il G. e l’Agenzia delle Entrate;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato
che nel ricorso è contenuta l’esposizione sommaria dei fatti di causa e, quindi, non ne ricorre la eccepita inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
che con l’unico motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30 , comma 14, del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, 24, comma 6, del d.Lgs. n. 46/99 e 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142, nonché degli artt. 442 e 416 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) evidenziando che il giudice del gravame aveva errato nell’applicare i principi affermati da questa Corte laddove aveva sostenuto che l’ente può rinunciare implicitamente a procedere alla riscossione coattiva diretta optando per la proposizione della domanda giudiziale ma, in tal caso, non può limitarsi a chiedere il rigetto dell’opposizione ma deve formulare un’apposita domanda di condanna al pagamento dei contributi dovuti;
che il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all’avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex adverso” ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l’Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che e stato oggetto dell’opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto; la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982);
che, peraltro, nel caso de quo il primo giudice, una volta ritenuta la illegittimità dell’avviso di addebito, aveva esaminato il merito della controversia evidentemente ritenendo contenuta nell’avviso opposto la domanda al pagamento dei contributi sicché la richiesta di rigetto dell’opposizione e di conferma dello stesso implicava inevitabilmente anche la richiesta di condanna alle somme in esso portate;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.
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