CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6973 – Licenziamento per motivi disciplinari anche per fatti commessi fossero stati per loro natura di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, il datore di lavoro avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna