CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7712
Prestazioni assistenziali – Assegno ordinario di invalidità – Requisito sanitario – Accertamento negativo
Rilevato che
1. il Tribunale di Rieti omologava l’accertamento negativo del requisito sanitario per l’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della I. n. 222 del 1984 richiesto da L.C. e, in assenza dei requisiti per l’esonero previsti dall’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00, nonché delle spese di c.t.u..
2. Per la cassazione del decreto in relazione al capo sulle spese L.C. ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso.
Considerato che
3. a fondamento del ricorso il C. deduce l’illegittimità costituzionale dell’articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. Ritiene che risulti illegittimo che il ricorrente meno abbiente di un altro, ma che comunque superi il limite reddituale previsto dalla norma richiamata, sia costretto a pagare lo stesso importo economico titolo di spese processuali. Riferisce di essere titolare di un reddito da pensione pari ad € 17.898,47, mentre il reddito da pensione del padre convivente, pari ad e 13.323,00, essendo destinato a scopi alimentari, non concorre effettivamente alla sua situazione economica.
4. Il ricorso non è fondato, e manifestamente infondata è la prospettata questione di legittimità costituzionale. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore individuare un tetto di reddito al di sotto del quale opera l’esenzione dalle spese e superato il quale compete giudice la quantificazione delle spese di lite, con i criteri e le modalità previste dalla legge.
5. L’individuazione di una soglia è determinata del resto dalla limitatezza delle risorse economiche disponibili – limitatezza valorizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza 19-11-2015, n. 237 nel giustificare la tutela differenziata dell’imputato non abbiente rispetto al ricorrente nel giudizio civile e amministrativo ai fini dell’accesso al gratuito patrocinio – ed il ricorrente non ne censura l’ammontare come manifestamente inadeguato.
6. Né risulta irragionevole che il legislatore abbia attribuito rilievo alla convivenza, quando essa comporti un (Q) accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare, con il previsto computo, ai fini della determinazione della soglia per I’ esonero, anche del reddito percepito dai componenti diversi dall’istante.
7. La questione proposta, dove suggerisce una graduazione nella liquidazione delle spese processuali in correlazione al reddito, determinerebbe poi una pronuncia additiva della Consulta, possibile solo allorché esista un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (v. Cass. n. 5287 del 6.3.2018), il che non si verifica nel caso in esame, in considerazione della discrezionalità attribuita al legislatore e della soluzione non irragionevole nel caso adottata.
8. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
9. Le spese seguono la soccombenza.
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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