CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7891

Differenze retributive – Esistenza di un credito eccedente il quantum ricevuto in pagamento – Onere della prova a carico del lavoratore-creditore – Preclusione alla deducibilità in sede di legittimità del vizio di motivazione

Rilevato

che con sentenza in data 1 giugno – 27 luglio 2017 numero 3047 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da R.M., dipendente di M.D.F. nel periodo dal 23 novembre 1999 al 26 agosto 2014, per la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, festivo e domenicale, indennità per ferie, festività e riposi non goduti, TFR (complessivi euro 206.443,72);

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il giudice del primo grado, avendo accertato che non spettavano le differenze retributive oggetto di domanda, aveva correttamente ritenuto che le differenze richieste sul TFR derivassero dal computo delle voci di retribuzione non dovute. Non era ipotizzabile un obbligo del giudice di sollecitare il lavoratore al ricalcolo del TFR e tantomeno di disporre una consulenza tecnica; anche in appello il lavoratore si era limitato a ridurre (ad € 15.758) la domanda relativa al TFR affermando che nel computo non era stata considerata la incidenza dell’indennità per ferie non godute e del lavoro domenicale, senza escludere, tuttavia, le ulteriori competenze per le quali la domanda era stata respinta.

Quanto alle differenze di retribuzione diverse dal TFR, il Tribunale aveva svolto un’ampia ed accurata prova testimoniale ed aveva adeguatamente valutato l’attendibilità dei testi;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.M., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso M.D.F.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile

Considerato

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione degli articoli 115, comma 2 cod.proc.civ., 421 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., censurando la sentenza per avere respinto la domanda di pagamento delle differenze sul TFR. Ha dedotto che il creditore istante era tenuto unicamente ad allegare l’inesattezza dell’altrui adempimento, gravando invece sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’arresto nr. 13533/2001.

Con il primo motivo di gravame era stato dedotto che risultavano differenze sul TFR anche a non considerare quanto dovuto per ferie non godute e lavoro domenicale ed era stato articolato il relativo conteggio, che non era stato oggetto di contestazione specifica dell’appellato. La Corte territoriale non aveva tenuto conto della mancata contestazione del conteggio ed ,in ogni caso, aveva errato nel ritenere che il credito esposto derivasse da differenze retributive non dovute.

Dalla disamina del conteggio risultava che esso era basato esclusivamente sugli stipendi mensili indicati nei rispettivi atti difensivi (ricorso e memoria difensiva);

– con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’ articolo 2697 cod. civ. Si censura la sentenza per avere recepito le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alle prestazioni straordinarie e domenicali omettendo di considerare la mancanza di una contestazione specifica e, comunque, il riconoscimento implicito dello svolgimento di prestazioni straordinarie e domenicali desumibile dall’eccezione, articolata nella memoria difensiva del primo grado, di conglobamento delle retribuzioni maturate per tali titoli nell’aumento forfettario della paga base.

Il ricorrente ha esposto che nella memoria difensiva mancava una contestazione specifica delle modalità temporali della prestazione, in quanto la contestazione si limitava a quantificare in via approssimativa I’ orario di lavoro (in 4 o 5 ore al giorno) mentre avrebbe dovuto specificare l’ora di inizio e di fine della giornata lavorativa.

– con il terzo motivo : violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2727 e 2697 cod.civ. in ordine alle prestazioni domenicali.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per avere affermato essere emerso dalle prove – e comunque non contestato – il fatto che egli si prendesse cura anche di cavalli di terzi (oltre che di quelli di proprietà della datrice di lavoro) e che un giorno a settimana fosse sostituito da altre persone che lavoravano presso il maneggio. Ha dedotto che il giudice del merito avrebbe dovuto accertare la attività lavorativa domenicale in ragione delle stesse allegazioni difensive contenute nella memoria di primo grado: il fatto che per una giornata a settimana egli fosse sostituito da altre persone non implicava che il riposo coincidesse con la domenica (oltre alla ammissione implicita nell’eccepito patto di conglobamento);

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che, invero:

– il primo motivo investe il rigetto delle differenze richieste sul TFR.

Nella fattispecie di causa entrambi i giudici del merito, all’esito dell’esame dei conteggi di parte, più volte formulati in corso di causa, hanno ritenuto che il credito reclamato derivasse esclusivamente dalla inclusione nella base di computo del TFR di differenze di retribuzione non dovute e che quanto effettivamente dovuto per TFR fosse stato invece integralmente corrisposto, anche in ragione delle anticipazioni liquidate nel corso del rapporto di lavoro e della mancata restituzione da parte del lavoratore della somma di € 12.650 ricevuta in prestito dalla datrice di lavoro.

Non ha dunque fondamento la censura mossa sotto il profilo della violazione delle regole di riparto dell’onere della prova: la sentenza impugnata ha posto correttamente a carico del lavoratore-creditore l’esito negativo della prova circa la esistenza di un credito eccedente il quantum ricevuto in pagamento.

Né può darsi seguito al rilievo articolato sotto il profilo della erronea lettura dei conteggi di parte; l’esame e la valutazione dei conteggi a fondamento della domanda è attività rimessa al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio della motivazione, ex articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.

La deduzione di una erronea valutazione del conteggio resta dunque assorbita dalla preclusione alla deducibilità in questo grado del vizio di motivazione di cui all’articolo 348 ter cod.proc.civ.: parte ricorrente infatti, attraverso la allegazione di una erronea lettura dei conteggi, contesta in questa sede l’accertamento di fatto, conforme nei due gradi, dell’integrale pagamento del TFR maturato sulla base delle competenze liquidate al lavoratore in corso di rapporto.

Ad analoghi rilievi di inammissibilità conduce l’esame della censura di omessa valutazione della condotta di non – contestazione dei conteggi: la valutazione della non-contestazione rientra nella attività discrezionale del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione;

– il secondo motivo denunzia allo stesso modo il mancato apprezzamento da parte del giudice dell’appello della assunta condotta processuale della parte resistente di non – contestazione e di riconoscimento implicito della pretesa, in questo caso al fine di contestare l’accertamento dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni, anche per il lavoro domenicale.

Dalla identità del giudizio di fatto espresso nei due gradi di merito discende la incensurabilità in questa sede del capo della sentenza impugnato, per effetto della già rilevata preclusione – ex articolo 348 ter, co. 4 e 5, cod.proc.civ. – alla deduzione del vizio di motivazione.

– il terzo motivo, parimenti inerente alle differenze richieste per lavoro domenicale, assume la erroneità della lettura da parte del giudice dell’appello delle prove raccolte circa il riposo settimanale; la censura, pertanto, incorre – prima ancora che nella già rilevata specifica preclusione di cui all’ articolo 348 ter cod.proc.civ. – nella generale preclusione al riesame in questa sede di legittimità del giudizio di merito;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002).

– della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.