CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29977
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Istanza di rimborso – Agevolazioni tributarie – Condono fiscale – Definizione automatica della posizione fiscale
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro C.G., che si è costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002.
La ricorrente, che ha pure depositato memoria, prospetta, con il primo motivo, la violazione dell’art. 9 c. 17 l. n. 289/2002, nonché dell’art. 1 c. 665 l. n. 190/2014 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi.
La censura è infondata.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell’art. 9 c. 17 l. cit. e dell’art. 1 c. 665 l. n. 190/2014 ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” Primo (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n. 17472/2017, Cass. n. 23142/2017).
Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. l. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, l. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. l. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto alla parte contribuente – (sostituito lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 9 c. 17 l. n. 289/2002, nonché degli artt. 11 e 14 preleggi, 3 c. 1 l. n. 212/2000, 3 c. 3 d.lgs. n. 472/1997, 2033 c.c.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall’art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post” – Cass. n. 9577/2012.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in euro 1200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
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