CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22794 – Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il datore di lavoro, pur potendo limitarsi a indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, ha tuttavia l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato