CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22802 – La carenza di legittimazione passiva dell’organo dello Stato convenuto nel giudizio di responsabilità costituisce una mera irregolarità sanabile, che deve essere eccepita dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza utile, con la contestuale indicazione dell’organo effettivamente legittimato, sicché, in difetto di tempestiva eccezione, resta preclusa la possibilità di far valere l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale ed è anche impedito al giudice di rilevare d’ufficio l’erronea individuazione del soggetto da evocare in giudizio