CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22852

Tributi – Credito d’imposta – Indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi – Previsione normativa – Omissione – Decadenza – Recupero del credito d’imposta – Legittimità – Emendabilità della dichiarazione – Esclusione

Rilevato che

Con la sentenza impugnata è stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto l’impugnativa avverso la cartella, notificata per il recupero del credito di imposta relativo all’anno 2005, proposta dalla società, titolare di un credito di imposta non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ed utilizzato in compensazione con altre imposte mediante mod. F24 nell’anno 2005;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; la società ha resistito con controricorso.

Considerato che

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 11 della I. n. 319 del 1991, dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 1 e 6 della I. n. 212 del 2000 – si duole che il giudice del gravame abbia interpretato il suddetto art. 11 (ove è previsto che “Il credito d’imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo”) nel senso che la decadenza ivi indicata debba ritenersi incompatibile con i principi, di maggior valenza, fissati dalla successiva legge n. 212 del 2000, incentrati sulla emendabilità della dichiarazione, la quale deve esser resa possibile a seguito di doverosa informativa ad opera dell’Ufficio;

il motivo, specifico (onde l’ammissibilità del ricorso), è fondato, poiché l’indicazione prevista dalla norma – connotata da specialità – integra dichiarazione di volontà, sicché, in caso di omissione, non opera il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, salvo che il contribuente dimostri l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi dell’art. 1427 e ss. c.c. (così Cass. n. 1149/2019, ed ivi giurisprudenza richiamata); il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente. Attesa l’evoluzione della controversia, vanno compensate le spese dei gradi di merito, mentre quelle del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della controricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.