CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29136
Tributi – IVA – Notifica dell’avviso di accertamento al legale rappresentante della società che opera come rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA della società accertata – Ritualità della notifica – Legittimità
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 7 novembre 2013, che, in accoglimento dell’appello della D.T.V.G. Europe limited, ha annullato l’avviso di accertamento con cui era stato contestato alla contribuente l’omesso versamento della maggiore I.V.A. per l’anno 2001 ed era stata irrogata la relativa sanzione;
– il giudice di appello ha motivato la sua decisione con la constatazione che la notifica dell’atto impositivo doveva considerarsi inesistente, in quanto effettuata a soggetto diverso dal destinatario dell’atto, e che in ragione della rilevata inesistenza non poteva farsi applicazione del principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la D.T.V.G. Europe limited;
– quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
Considerato che
– con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la sentenza impugnata ritenuto inesistente la notifica dell’atto impositivo, benché effettuata al legale rappresentante della H.N.S. s.r.l., società che operava quale rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’i.v.a. della società contribuente;
– il motivo è fondato;
– l’art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di i.v.a., relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall’art. 1, quarto comma, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441;
– la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria nei casi in cui il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’i.v.a. nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
– tale nomina ha lo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero (così, Corte Giust. UE, 19 febbraio 2009, Athesia Druck) e determina l’insorgenza della responsabilità solidale del rappresentante fiscale per il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al soggetto estero;
– orbene, con riferimento alla modalità di notifica degli atti impositivi ai soggetti esteri, dall’art. 60, primo comma, lett. e-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 – applicabile anche alle notifica degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la violazione della disciplina in tema di i.v.a, ai sensi del rinvio operato dall’art. 56, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 – si desume che la notificazione di tali atti può essere eseguita presso il rappresentante fiscale, laddove sia stato nominato;
– da ciò consegue, nel caso in esame, non può ritenersi viziata – e, tanto meno, inesistente – la notificazione dell’avviso di accertamento in oggetto effettuata presso il rappresentante fiscale ai fini dell’i.v.a., atteso che quest’ultimo, in virtù della nomina del soggetto estero, opera quale mandatario di quest’ultimo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria relativamente ai rapporti fiscali concernenti tale imposta;
– non persuasiva è, pertanto, la tesi della contribuente secondo cui l’art. 60, primo comma, lett. e-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, farebbe riferimento esclusivamente al rappresentante fiscale che, ai sensi del (previgente) art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, le società o gli enti stranieri non aventi una stabile organizzazione nel territorio statale devono indicare;
– infatti, premesso che una siffatta interpretazione non è sostenuta da alcun elemento letterale, si osserva che la disposizione in esame fa riferimento alla dichiarazione che deve essere contenuta nella dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche per la gestione dei rapporti tributari;
– questo onere non fa venir meno la possibilità – e, nei casi menzionati in precedenza, la necessità – della nomina di un rappresentante fiscale ai soli fini della gestione dei rapporti fiscali relativi all’applicazione dell’i.v.a. anche indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, laddove il soggetto estero intenda porre operazioni nel territorio dello Stato rilevanti ai fini di tale imposta;
– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del motivo residuo, in quanto strettamente dipendente, con cui si deduce la violazione dell’art. 156 c.p.c., per aver la Commissione regionale ritenuto la notifica inesistente e, dunque, escluso l’applicazione del principio della sanatoria del vizio della notifica per raggiungimento dello scopo;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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