CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29198
Licenziamento disciplinare – Uso improprio e abusivo dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 – Non sussiste – Fruizione per ogni attività che il disabile non può compiere autonomamente
Rilevato
che, con sentenza del 4 aprile 2019, la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Mantova e accoglieva la domanda proposta da B.F. nei confronti della G.L.C. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per l’uso improprio e abusivo dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 di cui fruiva al fine di prestare assistenza alla madre;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover concordare con i giudici delle precedenti fasi del giudizio i quali si erano espressi nel senso che, per quanto l’utilizzo improprio dei permessi fosse in parte riscontrabile, la condotta non si connotava del necessario carattere di illiceità così da non risultare punibile con l’irrogazione della massima sanzione, e ciò in quanto era stato accertato in sede istruttoria, stante l’attendibilità dei testi escussi, per quanto si trattasse di congiunti, come considerato dalla Corte territoriale, che, salvo che in un’unica marginale occasione, in cui peraltro era stata chiamata a fronteggiare una propria emergenza familiare, la F., pur provvedendo al disbrigo di attività all’esterno o in casa propria ma finalizzate all’aiuto del disabile, aveva utilizzato il tempo dei permessi in funzione degli interessi del disabile assistito; per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la F.;
che la Società ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 33 l. n. 104/1992, 12 e 14 preleggi, 3 e 31 commi 1 e 2, Cost. e 54, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione che della norma relativa ai permessi dal lavoro finalizzati all’assistenza dei disabili ha accolto la Corte territoriale per essere questa eccessivamente estensiva e tale da consentire quell’abuso del diritto previsto che non può viceversa ritenersi consentito dalla norma predetta;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 1, 3 e 5 l. n. 604/1966, 1455, 1173, 1375, 2104, 2106 e 2697 c.c. 640 c.p., 75, CCNL di settore e 7 e 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970, lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine all’assenza del profilo di illiceità dato dall’abuso del diritto circa la condotta tenuta dalla F. anche con riguardo al permesso di cui è risultato accertato l’utilizzo per fini personali;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati; da un lato, infatti, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale si rivela coerente al principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui il concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 supera la semplice e materiale attività consistente nell’accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l’assistito non può compiere autonomamente, in quanto funzionale all’interesse del medesimo; dall’altro, risulta immune da vizi logici e giuridici la valutazione di quell’unica situazione di accertato utilizzo da parte della F. del permesso per fini personali come priva del carattere di illiceità, in ragione dell’invocata esimente (la necessità di fronteggiare una propria esigenza familiare), non confutata dalla Società; evenienza questa che, se pur configura la condotta della F. come censurabile a motivo della mancata comunicazione alla Società del mutamento del titolo dell’assenza, non qualifica tale condotta come mancanza disciplinarmente rilevante, non avendo la Società sollevato a riguardo la contestazione, incentrata invece sull’abuso del diritto, qui non ravvisabile in ragione dell’esimente invocata che, sottraendo il fatto all’addebitato contestato, non consente, ancora una volta in coerenza con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, la riconducibilità del fatto all’area dell’inadempimento contrattuale, spogliandolo di ogni rilevanza disciplinare, così da escludere, secondo quanto puntualmente ritenuto dalla Corte territoriale, l’assoggettabilità al regime sanzionatorio applicato dalla datrice di lavoro;
– che, il ricorso va dunque rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.