CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29202 – La regola per cui il limite invalicabile all’incremento dell’anzianità contributiva per esposizione all’amianto è costituito dalla contribuzione posseduta in misura inferiore al tetto massimo dell’anzianità contributiva prevista dal regime previdenziale di appartenenza risulta temperata dal giudicato esterno per effetto del quale l’incremento contributivo, per esposizione ad amianto, è entrato ormai a far parte della provvista contributiva della quale, agli effetti della misura legale prefissata per legge, deve tener conto il giudice adito per la riliquidazione del più favorevole trattamento pensionistico