CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2019, n. 23528 – Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato IRAP dal contribuente si applica la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.