CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2019, n. 21553

Lavoro – Fusione per incorporazione – Intimazione di pagamento intestata e diretta a soggetto non più esistente

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Cagliari, con ordinanza ex art. 348-bis cod.proc.civ., ha dichiarato inammissibile, non avendo una ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla C. s.p.a. – nella quale era stata fusa, per incorporazione, la s.p.a. P., società quest’ultima, nella quale, dal 31 dicembre 2002, era stata fusa per incorporazione la s.r.l. Supermercati R. – avverso l’intimazione di pagamento e la cartella di pagamento emesse nei confronti della s.r.l. Supermercati R., ritenendo assorbente l’eccezione di nullità della cartella opposta e, conseguentemente dell’intimazione di pagamento, in quanto emesse nei confronti di un soggetto giuridico inesistente a far data dal 31 dicembre 2002;

2. la sentenza di primo grado riteneva, dunque, inesistenti l’iscrizione a ruolo, la cartella dI pagamento, l’intimazione di pagamento e la notificazione delle stesse, in quanto eseguite esclusivamente ad un soggetto giuridico inesistente, la s.r.l. Supermercati R., per essere stata la cartella emessa e notificata nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto fuso per incorporazione in P. s.p.a. dal 31 dicembre 2002, e per essere inesistenti l’iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento e la notificazione delle stesse perché rivolte esclusivamente a soggetto giuridico inesistente, la predetta s.r.l. Supermercati R.;

3. ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a, per l’annullamento della sentenza di primo grado confermata dalla Corte territoriale, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. C., in liquidazione;

4. Equitalia Centro s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Considerato che

5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt.18 d.lgs. n.46 del 1999, art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 156, terzo comma, cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato la nullità della cartella e della successiva intimazione di pagamento in quanto intestata e diretta a soggetto non più esistente, atti, invece, regolarmente notificati senza alcuna contestazione, al riguardo, da parte della società attuale intimata e senza tenere conto che la nullità della notifica era stata sanata, per raggiungimento dello scopo, con l’opposizione tempestivamente svolta dalla s.p.a. C. e con adeguate difese, nel merito, in ordine alla restituzione degli sgravi per aiuti di Stato illegittimamente goduti;

6. il ricorso è da accogliere;

7. il nucleo della decisione confermata dalla Corte territoriale, con declaratoria di inammissibilità del gravame, è incentrato sugli atti di iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale e le relative notificazioni a soggetto non più esistente, trascurando il fenomeno successorio che ha interessato la s.r.l. Supermercati R. puntellato da svariate fusioni per incorporazione (nella specie da epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma del diritto societario) fino alla costituzione della C. s.r.I., ora in liquidazione, che ha svolto tempestive opposizioni ai predetti atti, benché intestati alla s.r.l. Supermercato R., e ha contestato, nel merito, la pretesa creditoria dell’INPS producendo, in tal modo, l’effetto sanante ex art. 156 cod.proc.civ.;

8. in tema di incorporazione per fusione – nel regime precedente l’art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) secondo cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità – per orientamento consolidato di questa Corte la fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processualI a quella relativi (cfr., fra le altre, Cass. n. 16675 del 2017 ed i precedenti ivi richiamati);

9. la sentenza impugnata ha del tutto trascurato gli effetti sananti dell’opposizione, anche nel merito, della società incorporante e il principio per cui la nullità dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società incorporata (già estinta), se vale ad impedire all’INPS di potersi avvalere del titolo esecutivo, non impedisce l’accertamento del credito dell’INPS nel giudizio di opposizione in cui sia parte il soggetto sostanzialmente obbligato;

10. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame del gravame ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.