CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2019, n. 21553
Lavoro – Fusione per incorporazione – Intimazione di pagamento intestata e diretta a soggetto non più esistente
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Cagliari, con ordinanza ex art. 348-bis cod.proc.civ., ha dichiarato inammissibile, non avendo una ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla C. s.p.a. – nella quale era stata fusa, per incorporazione, la s.p.a. P., società quest’ultima, nella quale, dal 31 dicembre 2002, era stata fusa per incorporazione la s.r.l. Supermercati R. – avverso l’intimazione di pagamento e la cartella di pagamento emesse nei confronti della s.r.l. Supermercati R., ritenendo assorbente l’eccezione di nullità della cartella opposta e, conseguentemente dell’intimazione di pagamento, in quanto emesse nei confronti di un soggetto giuridico inesistente a far data dal 31 dicembre 2002;
2. la sentenza di primo grado riteneva, dunque, inesistenti l’iscrizione a ruolo, la cartella dI pagamento, l’intimazione di pagamento e la notificazione delle stesse, in quanto eseguite esclusivamente ad un soggetto giuridico inesistente, la s.r.l. Supermercati R., per essere stata la cartella emessa e notificata nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto fuso per incorporazione in P. s.p.a. dal 31 dicembre 2002, e per essere inesistenti l’iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento e la notificazione delle stesse perché rivolte esclusivamente a soggetto giuridico inesistente, la predetta s.r.l. Supermercati R.;
3. ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a, per l’annullamento della sentenza di primo grado confermata dalla Corte territoriale, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. C., in liquidazione;
4. Equitalia Centro s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt.18 d.lgs. n.46 del 1999, art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 156, terzo comma, cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato la nullità della cartella e della successiva intimazione di pagamento in quanto intestata e diretta a soggetto non più esistente, atti, invece, regolarmente notificati senza alcuna contestazione, al riguardo, da parte della società attuale intimata e senza tenere conto che la nullità della notifica era stata sanata, per raggiungimento dello scopo, con l’opposizione tempestivamente svolta dalla s.p.a. C. e con adeguate difese, nel merito, in ordine alla restituzione degli sgravi per aiuti di Stato illegittimamente goduti;
6. il ricorso è da accogliere;
7. il nucleo della decisione confermata dalla Corte territoriale, con declaratoria di inammissibilità del gravame, è incentrato sugli atti di iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale e le relative notificazioni a soggetto non più esistente, trascurando il fenomeno successorio che ha interessato la s.r.l. Supermercati R. puntellato da svariate fusioni per incorporazione (nella specie da epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma del diritto societario) fino alla costituzione della C. s.r.I., ora in liquidazione, che ha svolto tempestive opposizioni ai predetti atti, benché intestati alla s.r.l. Supermercato R., e ha contestato, nel merito, la pretesa creditoria dell’INPS producendo, in tal modo, l’effetto sanante ex art. 156 cod.proc.civ.;
8. in tema di incorporazione per fusione – nel regime precedente l’art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) secondo cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità – per orientamento consolidato di questa Corte la fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processualI a quella relativi (cfr., fra le altre, Cass. n. 16675 del 2017 ed i precedenti ivi richiamati);
9. la sentenza impugnata ha del tutto trascurato gli effetti sananti dell’opposizione, anche nel merito, della società incorporante e il principio per cui la nullità dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società incorporata (già estinta), se vale ad impedire all’INPS di potersi avvalere del titolo esecutivo, non impedisce l’accertamento del credito dell’INPS nel giudizio di opposizione in cui sia parte il soggetto sostanzialmente obbligato;
10. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame del gravame ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5547 - In tema di incorporazione per fusione, nel regime precedente l'art. 2504-bis cod. civ., determina automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34036 - La fusione di società realizza una successione a titolo universale, corrispondente a quella mortis causa, con la conseguenza che il soggetto risultante dalla fusione (per incorporazione)…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15757 - In base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt.172 e 173 T.u.i.r.), l'avanzo da annullamento ove sia iscritto, ex art.2504 bis,…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26787 depositata il 21 giugno 2023 - Il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti…
- Fusione e consolidato fiscale – Retrodatazione fiscale ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del TUIR, in ipotesi di fusione transfrontaliera per incorporazione di una società italiana da parte della controllante diretta francese e continuazione del…
- Disapplicazione delle limitazioni ex art. 172, co. 7, del TUIR - fusione per incorporazione - mancato rispetto del limite patrimoniale - affitto di ramo d'azienda tra incorporata e incorporante - Risposta n. 255 del 10 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…