CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10458
Tributi – IVA – Omessa dichiarazione – Assenza di operazioni imponibili – Eccedenza di imposta detraibile – Riporto nella dichiarazione dell’anno successivo
Rilevato che
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 516/11/2011 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società C.R.D. S.r.l. in fallimento, avente ad oggetto una cartella di pagamento IVA per un credito di imposta 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per omessa dichiarazione IVA.
– La CTR confermava la decisione di primo grado, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di omessa dichiarazione IVA e di presupposti per la fruizione del credito di imposta, ritenuta applicabile alla fattispecie.
– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia, affidato ad un motivo, mentre né la contribuente né l’agente della riscossione per la provincia di Roma, Equitalia SUD S.p.a., hanno svolto difese. Considerato che:
– Con un unico motivo di ricorso – ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del d.P.R. n.322 del 1998, 19, 30 e 55 del d.P.R. n.633 del 1973 (ndr 19, 30 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972), per aver la CTR mancato di dichiarare che, in assenza di presentazione della dichiarazione IVA annuale, il contribuente non poteva riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, restando irrilevante il fatto che nel 2005 non sarebbero state poste in essere operazioni imponibili.
– Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. La Corte ribadisce che «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
– Nel caso di specie, nel suo ricorso a pag.2 l’Agenzia deduce che il credito ammonta ad Euro 42.152,00, si tratta di un credito maturato nel 2004 e, in assenza di dichiarazione IVA per quell’anno, è stato esposto nella dichiarazione IVA 2007, relativa all’anno di imposta 2006. Sulla base della prospettazione di tali elementi, considerato che non sono contestati i presupposti sostanziali per fruire della detrazione e la presenza delle dichiarazioni periodiche IVA, il contribuente si colloca entro la cornice biennale cui fa riferimento il principio di diritto sopra riportato, che consente l’esercizio del diritto alla detrazione.
– Nondimeno, il motivo prima ancora che infondato è inammissibile perché non si confronta con la decisione giudiziale che fa riferimento ad altro credito, quantificato in Euro 22.221,59, il quale sarebbe stato esposto nella dichiarazione annuale 2000 (cfr. p.2 sentenza). L’Agenzia si limita a contrapporre la propria diversa prospettazione, ma manca di censurare efficacemente l’accertamento in fatto della CTR, dando evidenza di quale sia il credito effettivamente controverso, se del caso attraverso la riproduzione della cartella di pagamento, non essendo sufficiente a tal fine il quadro VL della dichiarazione IVA riprodotto in ricorso.
– Alla reiezione del ricorso non segue la statuizione sulle spese di lite, in assenza di costituzione del contribuente e dell’agente della riscossione. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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