CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29206 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “‘autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive