CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5036
Tributi locali – IMU – Estimi catastali – Accertamento – Classamento – Categorie catastali
Rilevato
che F.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cremona.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente, contro un avviso di classamento per estimi catastali;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 115, 116, 167 e 215 c.p.c. nonché 2699, 2700, 2702, 2712, 2714 e 2720 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché l’Ufficio non avrebbe tenuto conto dell’attestazione di inabitabilità emessa dal Comune di Cremona nonché degli accertamenti IMU 2012 e 2013 di valore zero, documenti aventi efficacia probatoria privilegiata;
che, col secondo, il G. assume la violazione degli artt. 2700 e 2909 c.c. nonché 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la CTR non avrebbe considerato la sentenza della Commissione Censuaria Comunale del 15/11/1961, costituente giudicato interno;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile;
che, per un verso, le attestazioni e gli accertamenti rivestono il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto e le valutazioni (Sez. 5, n. 14418 del 25/06/2014), sicché, sul piano dell’efficacia probatoria, non avrebbero potuto reputarsi vincolanti ai fini dell’attribuzione di una determinata categoria catastale;
che, per altro verso, non sono censurate specifiche violazioni di legge né affermazioni contrarie ai consolidati principi espressi da questa Corte, né, d’altronde, trattandosi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. il ricorrente – per evitare l’inammissibilità del motivo – ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);.
che anche il secondo motivo è inammissibile;
che, infatti, a parte la perspicua osservazione della CTR circa il fatto che la sentenza invocata è addirittura precedente alla riforma tributaria, istitutiva dell’attribuzione di una rendita catastale a tutti gli immobili, il ricorrente ha comunque omesso di allegare copia della decisione asseritamente irrevocabile, munita di certificazione del passaggio in giudicato della stessa (Sez. 5, n. 21366 del 21/10/2015);
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.