CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5040
Tributi – Avviso di accertamento – Motivazione dell’atto – Segnalazione riassuntiva di prodromico pvc – Mancato rispetto del termine dilatorio – Legittimità
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento ai fini Ires e Irap, ex art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 600/73 e ai fini IVA, ex art. 54 d.P.R. 633/72, anno d’imposta 2012, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado, con diversa motivazione.
La CTR – pur riconoscendo che l’accertamento era basato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate riassuntivo delle risultanze del prodromico pvc ad esso allegato – ha ritenuto fondata la nullità dell’accertamento, dedotta fin dal primo grado, in quanto notificato prima del decorso di 60 gg. dalla chiusura del pvc, in violazione dell’art. 12 comma 7 I. 212/2000, e in mancanza di prova da parte dell’Ufficio delle ragioni di urgenza che ne avrebbero giustificato l’anticipata emissione.
P.G. srl in liquidazione si costituisce con controricorso e deposita memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 12 comma 7 I. 212/2000 e dell’art. 24 I. 4/29, ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di accertamento emesso sulla scorta di un mero controllo interno.
Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.
Va premesso che, in generale, il presupposto di applicabilità del complessivo statuto di diritti e di garanzie contemplato dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000, è dato dall’accesso, dall’ispezione o dalla verifica nei locali aziendali, in quanto il complesso di diritti e garanzie fa da contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, al fine di conformare e adeguare l’interesse dell’Amministrazione alla situazione, come delineata dagli elementi raccolti dall’Ufficio giustappunto grazie alle attività di verifiche, accessi ed ispezioni nei locali (Cass. n. 8439 del 2017; n. 13588 del 2014; nn. 7957 e 7958 del 2014; n. 8399 del 2013; n. 27200 del 2013); ne consegue che le garanzie in questione sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica
– quanto all’Iva, anche la giurisprudenza che fa leva sull’art. 52, 6° co., del d.P.R. 633/72, specifica che la norma prescrive la necessità di redazione di apposito verbale qualora l’accesso vi sia stato, pena la violazione del diritto del contribuente di presentare apposite memorie difensive entro sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (Cass. 11 settembre 2013, n. 20770; conf., ord. 29 settembre 2016, n. 19331);
– dunque le garanzie statutarie dell’art. 12, comma 7, cit. operano solo in fase di accesso, ispezione e verifica nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente – concludendosi tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni ivi svolte, alla stregua delle prescrizioni dell’art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72, ovvero dell’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/73 (Cass. Sez. Trib. n. 5632 e n. 16036 del 2015) – indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o meno comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. 150101/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 207701/13, 10381/11). In tal senso militano univocamente non solo il dato testuale della norma, ma la stessa peculiarità delle verifiche in loco, in quanto nei locali di sua pertinenza;
caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il rispetto del termine di 60 gg. da parte dell’Ufficio per l’emissione dell’avviso di accertamento, al fine di consentire al contribuente l’espletamento del contraddittorio per correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass. n. 23050 del 11/11/2015; n. 25661/16).
L’esonero dall’osservanza del termine è consentito solo per motivi di urgenza, nella fattispecie non eccepiti – come accertato dalla CTR – (cfr. Cass. n. 27623 del 30/10/2018, n. 17211 del 02/07/2018).
Nella fattispecie la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, dando atto che l’avviso di accertamento era stato emesso sulla base di segnalazione riassuntiva di prodromico pvc, statuendo, che “non si può ritenere che il mero dato formale della trasposizione del p.v.c. in una segnalazione sia idonea a disapplicare il principio generale del rispetto della difesa del contribuente”: ciò senza verificare – come era d’obbligo – se l’avviso di accertamento fosse fondato su elementi acquisiti durante l’accesso, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla “segnalazione”.
La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
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