CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5070
Tributi – Accertamento immobiliare – Stazione intermedia di impianto di risalita, posto di ristoro, stazione a valle della seggiovia – Attribuzione di categoria catastale D/8 – Destinazione degli immobili a utilizzazione commerciale
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate di Belluno notificava, a società Funivia A.M. “S.” S.p.A., un avviso di accertamento con cui variava la categoria proposta dalla contribuente con denuncia di variazione Docfa, presentata il 5.12.2008, in relazione a tre unità immobiliari, site nel Comune di Livinallongo del Col di Lana, riguardanti: 1) una stazione intermedia dell’impianto di risalita denominato D.M.C.; 2) un posto di ristoro, denominato “C.F.”; 3) una stazione a valle della seggiovia denominata “S.V.”, da categoria E/1 a categoria D/8, con aumento della relativa rendita catastale.
La S. S.p.A. impugnava l’atto di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno, denunciando carenza di motivazione e deducendo che l’attività esercitata da essa era di trasporto pubblico, giusta concessione di esercizio rilasciata dal Comune di Livinallongo ai sensi della L.R. n. 21/8, e che il corrispettivo previsto era soggetto ad IVA del 10%, come gli altri servizi di trasporto. L’adita Commissione, con sentenza n. 209/01/2019, accoglieva il ricorso limitatamente ai subalterni n. 1 e 3, ai quali attribuiva la categoria E/1, ma lo rigettava con riferimento all’immobile adibito a ristoro.
L’Ufficio appellava la pronuncia, mentre la società spiegava ricorso incidentale, chiedendo dichiarasi la illegittimità dell’accertamento anche in relazione alla classificazione del posto di ristoro. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 24/29/12, rigettava l’appello dell’Ufficio, accogliendo l’appello incidentale della società contribuente, sulla base del rilievo che l’attuale assetto catastale prevedeva espressamente che per le stazioni e per i servizi di trasporto terrestri e per gli impianti di risalita in genere andava applicata la categoria E/1, mentre per le altre unità immobiliari oggettivamente caratterizzate da autonomia funzionale e reddituale (bar, ristoranti e negozi) andava correttamente assegnata la categoria D. La Commissione, inoltre, riteneva che dall’esame della relazione tecnica di parte, già prodotta in primo grado, emergeva la corretta qualificazione operata dalla società contribuente con la procedura DOCFA, avendo S. S.p.A. dimostrato la non comparabilità tra i mq. 394 dell’area adibito dal Ristoro “C.F.” con il Rifugio “L.C.”.
L’Agenzia del territorio ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. La S. S.p.A. si è costituita con controricorso.
Considerato che
1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 8, 30 e 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché dell’art. 2, commi 40 e seguenti, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la Commissione Tributaria Regionale, nel confermare il classamento nella categoria catastale E delle unità immobiliari identificate ai subb. 1 e 3, avrebbe male applicato la normativa citata con riferimento alla destinazione del bene. A differenza delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali del gruppo “D”, quelle censibili nelle categorie particolari di cui al gruppo “E” avrebbero come tratto caratteristico la tendenziale estraneità del bene alla logica del commercio, essendo immobili funzionali anche ad esigenze di pubblica utilità, in quanto, per l’attribuzione della categoria D/8 all’immobile di cui trattasi, si è fatto riferimento, oltre che alle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali del bene, anche alla “specialità” della sua destinazione, riconducibile ad una utilizzazione “commerciale”.
Secondo l’Ufficio ricorrente, con specifico riferimento agli impianti di risalita- funivie, sciovie, seggiovie e simili, il discrimine fra l’attribuzione della categoria D/8 e quella E/1 è dato proprio dalla relativa destinazione: esclusivamente o prevalentemente commerciale, nel primo caso, in quanto la struttura è destinata esclusivamente o prevalentemente al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi e turistico-escursionistici; servizio pubblico di trasporto, nel secondo caso, in quanto l’impianto è destinato a garantire la mobilità generale. Ne consegue che non è possibile riscontrare la medesima destinazione particolare nel caso di impianti qualificabili esclusivamente come impianti di risalita al servizio degli sciatori.
2. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che i giudici di appello, al fine di avvalorare la destinazione dell’impianto e delle relative infrastrutture a servizio pubblico di trasporto, hanno affermato che nella fattispecie in esame debba ritenersi applicabile l’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 40, che mantiene, in via generale, il classamento in E/1 degli impianti di risalita, ritenendo che la ratio della norma è “…quella di scorporare dal classamento del complesso degli immobili facenti parte degli impianti di risalita le unità immobiliari oggettivamente caratterizzate da autonomia funzionale e reddituale (bar, ristorianti, negozi) alle quali va correttamente assegnata la categoria D”. Tali affermazioni sarebbero apodittiche e generiche, atteso che, lungi dal dimostrare la natura di servizio pubblico delle attività ivi svolte, porrebbero in luce l’assoluta inidoneità dell’iter logico seguito dalla CTR, la quale, sembra far dipendere il classamento E/1 degli impianti di risalita quale logica conseguenza dello scorporamento dal complesso immobiliare delle unità immobiliari oggettivamente classabili in “D”.
3. Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Secondo l’Ufficio ricorrente sarebbe censurabile per insufficiente motivazione quel capo della decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello incidentale proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado, con riferimento al classamento dell’unità immobiliare individuata al sub. 2, per la quale la rendita catastale era stata determinata dall’Ufficio assumendo quale valore unitario al metro quadrato quello attribuito ad altra struttura similare, ovvero al Rifugio “L.G.”. Con riferimento a tale immobile sarebbe stato fatto decisivo (dipendendone la determinazione della rendita catastale) e controverso procedere alla verifica del criterio di stima del valore unitario al metro quadro dello stesso immobile.
Dalle apodittiche argomentazioni riportate nella sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale, nell’accogliere l’appello incidentale, avrebbe mostrato di non prendere assolutamente in considerazione, neppure in sede di illustrazione dello svolgimento del giudizio, gli elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato. L’adita Commissione, nel recepire acriticamente la tesi di controparte, avrebbe fondato la decisione unicamente sulla non comparabilità tra i mq. 394 dell’area adibita a ristoro oggetto di accertamento con il Rifugio portato in comparazione dall’Ufficio, senza illustrare affatto le ragioni per cui ha ritenuto gli elementi dedotti dalla società idonei a riformare la decisione di prime cure sul merito del classamento dell’unità immobiliare in contestazione, e senza considerare affatto gli elementi dedotti in giudizio dall’Amministrazione a sostegno del proprio operato.
4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente per connessione logica. Le censure sono fondate nei limiti che si precisano.
4.1.L’impianto di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili costituiscono strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc., allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico. Tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici.
Questa Corte, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche (Cass. n. 4541 del 2015; Cass. 3733 del 2015; Cass. n. 6067 del 2017; Cass. n. 1445 del 2017; Cass. n. 1442 del 2017).
Ne consegue che per escludere la categoria “E” occorre che sia esclusa anche la parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto del pubblico.
4.2. A tale fine, tuttavia, non assume rilievo, come insiste la società nelle proprie difese (pag. 7 del controricorso), l’essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo “E” sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (Cass. n. 23608 del 2008).
Invero, è la destinazione dell’impianto che assume concreto rilievo ai fini del dell’attribuzione della categoria catastale, sicche appare illegittimo, in relazione al disposto dell’art. 8, comma 2, del d.P.R n. 1142 del 1949, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) dell’impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico-sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro. Invece, può costituire ragione di tale attribuzione la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani, a fronte del pagamento della relativa tariffa.
4.3. Con riferimento a tale specifico aspetto vanno rilevati i predicati vizi di violazione di legge e di motivazione della decisione impugnata, atteso che i giudici dell’adita Commissione hanno omesso di accertare se la struttura sia a servizio esclusivo di una specifica categoria di utenti o se, invece, sia utilizzata come mezzo di trasporto per consentire il raggiungimento di aree del territorio montano, altrimenti inaccessibili e, quindi, in tal caso assumere la funzione pubblica di trasporto, non dissimile da altri impianti e infrastrutture analoghi quali linee filoviarie, funiculari e funiviarie.
Tale accertamento in fatto va coordinato, inoltre, con il disposto normativo di cui al d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 24 novembre 2006, n. 286, che è intervenuto sulla materia dell’accatastamento dei beni in categoria E all’art. 2, commi 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nella norma è previsto il divieto, per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 di comprendere “immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale od ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.
Per “autonomia funzionale” si deve intendere la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, ancorchè l’accesso ad esso possa avvenire attraverso spazi comuni ed in orari o con modalità stabilite da regolamenti o disciplinari (art. 1, comma 3). Per “autonomia reddituale”, infine, si deve intendere la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel complesso immobiliare di cui è parte (art. 1, comma 4).
4.4. In definitiva vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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