CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5076
Tributi – Classamento – Impianto di risalita cabinovia – Attribuzione categoria catastale D/8 – Finalità commerciale dell’immobile
Ritenuto che
La società A.F. S.p.a. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del Territorio a seguito di revisione della procedura DOCFA presentata dalla contribuente, relativo al classamento e conseguente attribuzione di categoria catastale in D/8, di un immobile destinato dalla contribuente a stazione di arrivo dell’impianto di risalita cabinovia, che dalla località di Piani di Pezzè conduceva alla località Col di Baldi.
La società reclamava la classificazione dell’unità immobiliare nell’ambito della categoria E/1, che veniva esclusa dall’Ufficio, il quale la riteneva non applicabile in quanto l’impianto aveva destinazione esclusiva, o prevalente, di natura commerciale. La Commissione Tributaria Provinciale di Belluno, con sentenza n. 76/02/13, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che, trattandosi di un impianto di risalita con finalità commerciali, andava classato in D/8 con rendita 29.277,00, così quantificata dall’Ufficio a seguito di contestazione per errore di calcolo della rendita attribuita. La società A.F. S.p.A. appellava la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza n. 102/08/15, accoglieva il gravame, ritenendo che, trattandosi di una stazione, dovesse essere applicata la categoria E/1.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. La società contribuente si è costituita con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d.p.r. n. 1142 del 1949 in combinato disposto con l’art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, nonché degli artt. 112 e 113, comma 2 bis, d.lgs. n. 267 del 2000. Parte ricorrente precisa che la società, nella denuncia di variazione prodotta in Catasto con il DOCFA, aveva proposto il classamento in categoria E/1, mentre l’Agenzia aveva ritenuto di attribuire la categoria D/8 in ottemperanza alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 4/07. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere che l’inclusione nella categoria E/1 prescinderebbe completamente dalla finalità pubblicistica, o meramente commerciale, della destinazione del servizio di trasporto esercitato a mezzo dell’unità immobiliare da classificare. Questa interpretazione non terrebbe adeguatamente conto dell’intervento legislativo di cui al citato art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, il quale, nell’ambito delle norme dettate in materia di classificazione degli immobili e, in particolare, delle unità immobiliari censite nel Gruppo E, avrebbe affermato che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale.
2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la Commissione Tributaria Regionale annullato l’avviso di accertamento in relazione all’ulteriore motivo di vizio di motivazione dell’atto, pur non avendo la società contribuente esposto simili censure nel giudizio di merito, essendosi limitata a predicare il vizio di motivazione limitatamente al difetto di sopralluogo prima dell’adozione dell’avviso di accertamento.
3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 I. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nell’affermare che l’Ufficio, con l’avviso di accertamento impugnato, non avrebbe consentito alla società contribuente di comprendere esattamente le modalità mediante le quali si era giunti a determinare il valore catastale accertato, tenuto conto del fatto che l’atto di classamento costituiva il provvedimento finale di un procedimento, specificamente regolato dalla legge (la procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994), il quale prevede la partecipazione del contribuente e trova il proprio presupposto in una stima dirette eseguita dall’Ufficio.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va preliminarmente precisato che questa Corte rileva come l’Ufficio ricorrente abbia evidenziato, nello sviluppo assertivo delle censure, la trattazione di doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione di norme di diritto appropriate alla fattispecie ed ai profili di ricostruzione del fatto, così cumulando, nella sostanza, al vizio di violazione di legge, anche un vizio di motivazione.
4.1. L’impianto di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili costituiscono strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc., allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico. Tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico – escursionistici.
Questa Corte, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche (Cass. n. 4541 del 2015; Cass. 3733 del 2015; Cass. n. 6067 del 2017; Cass. n. 1445 del 2017; Cass. n. 1442 del 2017).
Ne consegue che per escludere la categoria catastale “E” occorre che sia esclusa anche la parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto del pubblico.
4.2. A tale fine, tuttavia, non assume rilievo, come insiste la società nelle proprie difese (pag. 7 del controricorso), l’essere il servizio di trasporto degli utenti dell’impianto di risalita oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nella categoria “E” sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (Cass. n. 23608 del 2008).
Invero, è la destinazione dell’impianto che assume concreto rilievo ai fini del dell’attribuzione della categoria catastale, sicché appare illegittimo, in relazione al disposto dell’art. 8, comma 2, del d.P.R n. 1142 del 1949, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) dell’impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico-sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro. Invece, può costituire ragione di tale attribuzione la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani, a fronte del pagamento della relativa tariffa.
4.3. Con riferimento a tale specifico aspetto va rilevato il predicato vizio di violazione di legge e, quindi, di motivazione della decisione impugnata, atteso che i giudici dell’adita Commissione non hanno adeguatamente argomentato nella motivazione della pronuncia impugnata, a fronte delle contestazioni espresse dall’Ufficio, su quali basi hanno ritenuto di applicare la categoria catastale “E”. I giudici di appello hanno, in sostanza, omesso di verificare in concreto se la struttura sia a servizio esclusivo di una specifica categoria di utenti o se, invece, sia utilizzata come mezzo di trasporto per consentire il raggiungimento di aree del territorio montano, altrimenti inaccessibili e, quindi, in tal caso assumere la funzione pubblica di trasporto, non dissimile da altri impianti e infrastrutture analoghi quali linee filoviarie, funicolari e funiviarie.
Le affermazioni sostenute in motivazione appaiono apodittiche, e fondate su rilievi non sufficienti a ritenere che l’impianto in questione sia indispensabile e necessario per consentire l’indiscriminato accesso a località montane, altrimenti inaccessibili, atteso che il fatto che sia utilizzabile anche nei periodi non invernali (primavera-estate) non rappresenta argomento a favore dell’inquadramento in categoria “E”, ma al contrario depone per l’utilizzo di escursionisti e turisti del periodo estivo, che utilizzano l’impianto per gite e passeggiate nei rifugi alpini.
Tale accertamento in fatto, inoltre, va coordinato con il disposto normativo di cui al d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in I. 24 novembre 2006, n. 286, che è intervenuto sulla materia dell’accatastamento dei beni in categoria E all’art. 2, commi 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nella norma è previsto il divieto, per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 di comprendere “immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale od ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.
Per “autonomia funzionale” si deve intendere la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, ancorché l’accesso ad esso possa avvenire attraverso spazi comuni ed in orari o con modalità stabilite da regolamenti o disciplinari (art. 1, comma 3). Per “autonomia reddituale”, infine, si deve intendere la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel complesso immobiliare di cui è parte (art. 1, comma 4).
4.4. In definitiva, va accolto il primo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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