CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5082

Tributi – Accertamento – Somme pagate per consulenze e servizi di impresa – Compensi a professionisti – Cessione partecipazioni societarie – Contenzioso tributario

Fatti di causa

1. – La società “V.G.C.I.” s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione – ai fini IRES, IRAP e IVA relativamente all’anno di imposta 2004 – delle somme pagate per consulenze e servizi di impresa nonché per compensi a professionisti, sul presupposto che costi non fossero deducibili, ai sensi dell’art. 109, comma 5, T.U.I.R. n. 917/1986, perché inerenti ad operazione esente (operazione costituita dalla cessione della partecipazione in S.E.A. – società editoriale adriatica s.p.a.).

2. – Il ricorso della società fu accolto da C.T.P. di Roma limitatamente al recupero dell’IVA, mentre fu rigettato nel resto.

3. – Sull’appello proposto dalla società contribuente, la C.T.R. per il Lazio accolse integralmente il ricorso originario.

4. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

La società “V.G.C.I.” s.r.l. ha resistito con controricorso.

La “N.C.” s.p.a., incorporante la “V.G.C.I.” s.r.l., ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. – Col ricorso dell’Agenzia delle Entrate sono formulate le seguenti censure.

1.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 TUIR n. 917/109 (ndr art. 109 TUIR n. 917/86) (nel testo vigente ratione temporis), per avere la C.T.R. ritenuto che fossero deducibili i costi sopportati dalla società contribuente per consulenze e prestazioni professionali necessarie ai fini della conclusione dell’accordo di cessione di partecipazione azionaria, nonostante che si trattasse di costi specificamente collegati alla realizzazione di plusvalenze esenti.

1.2. – Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. contraddittoriamente, da un lato, ritenuto che le spese sostenute dalla società contribuente fossero assolutamente necessarie per addivenire alla cessione della partecipazione in S.E.A., dall’altro, escluso che tali spese fossero specificamente collegate alla realizzazione della plusvalenza esente.

2. – È fondato il secondo motivo di ricorso.

La C.T.R. ha ritenuto (p. 3 della sentenza impugnata) che le somme pagate per consulenze e servizi di impresa nonché per compensi a professionisti costituissero «spese assolutamente necessarie, senza le quali non si sarebbe realizzato alcun accordo, fra cui la cessione della partecipazione della cessione per cui è causa»; ciò nonostante ha concluso nel senso che tali spese non potevano ritenersi oneri accessori sostenuti in occasione della cessione, «non essendo stati sostenuti in occasione della cessione, ma quale suo presupposto: senza di che non ci sarebbe stata alcuna cessione. Neppure si tratta di oneri che siano specificamente, e non solo indistintamente, collegati alla realizzazione della plusvalenza esente».

È evidente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale, per un verso, qualifica le spese de quibus come “indispensabili” e “assolutamente necessarie” per l’operazione di cessione (da cui è scaturita la plusvalenza esente) e, per altro verso e contestualmente, esclude che le medesime fossero specificamente destinate alla detta operazione di cessione.

Invero, una volta accertata la indispensabilità delle spese ai fini della cessione della partecipazione societaria, da tale accertamento avrebbe dovuto logicamente conseguire l’essere tali spese necessariamente collegate alla realizzazione della cessione (da cui è scaturita la plusvalenza esente).

La motivazione della pronuncia, contraddittoria e inintellegibile, non consente di cogliere la ratio decidendi.

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento della censura formulata col primo mezzo.

3. – In definitiva, il ricorso va,accolto in relazione al secondo motivo; va dichiarato assorbito il primo va cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.