CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5084
Tributi – Accertamento – Reddito d’impresa – Fallimento – Disciplina delle agevolazioni tributarie – Agevolazioni varie – l’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 – Rifiuto di esibizione di libri, scritture e documenti
Fatti di causa
1. – Il curatore del fallimento della società M.G. s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della detta società, col quale era stato accertato un maggior reddito di impresa ai fini IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2002 ed era stato rettificato, per il medesimo anno, il credito di imposta per IVA.
2. – Il ricorso fu rigettato dalla C.T.P. di Foggia.
3. – Sull’appello proposto dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullò l’atto impugnato limitatamente all’accertamento del maggior reddito a fini IRPEG e IRAP, confermando invece la sentenza della C.T.P. relativamente al rigetto del ricorso in ordine alla rettifica del credito di imposta per IVA.
4. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il curatore del fallimento della società M.G. s.r.l. sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, per avere la C.T.R. ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato in ragione del fatto che il curatore fallimentare non aveva provveduto all’esibizione delle scritture contabili sollecitata dall’Ufficio, nonostante che non vi fosse prova che tale mancata esibizione fosse ascrivibile a rifiuto doloso del curatore e risultasse, anzi, che il curatore non era nella possibilità di adempiere per non essere in possesso delle scritture contabili della società fallita.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto) ed opera o nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione o nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) (Cass., Sez. 5, n. 9487 del 12/04/2017).
In sostanza, il divieto per il giudice di utilizzare le scritture contabili e i documenti prodotti dal contribuente in sede processuale non opera per il semplice fatto della precedente mancata esibizione dei medesimi in sede di accesso a fronte dell’apposita richiesta degli agenti accertatori, ma presuppone che tale mancata esibizione sia ascrivibile a “dolo” o, quantomeno, a “colpa” della parte, vale a dire che sia intenzionale ovvero dovuta ad errore inescusabile.
La C.T.R. non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto nel ritenere la inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dal curatore fallimentare per il semplice fatto che il medesimo aveva omessi di esibirli in sede di accesso, «a nulla rilevando in proposito che quest’ultimo [il curatore] in quel momento non era nella possibilità di adempiere a quanto richiesto dall’ufficio non essendo in possesso delle scritture contabili della società» (così a p. 5 della sentenza impugnata).
Invero, il giudice di appello prima avrebbe dovuto verificare la colposità della condotta del curatore in ordine al mancato possesso delle scritture; e, solo nel caso di accertamento positivo della colposità della condotta del predetto, avrebbe potuto ritenere la non utilizzabilità delle scritture nel giudizio.
Sussiste, pertanto, la denunciata falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972; il motivo in esame va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto.
2. – Il secondo motivo rimane assorbito.
3. – In definitiva, va accolto il primo motivo, va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.