CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4533
Tributi – IRPEF – Indebite ritenute su pensione di reversibilità – Vittime del terrorismo – Esenzione – Diritto al rimborso – Prescrizione – Decorrenza
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto da R.V.D. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 433/2007, con cui era stato respinto il ricorso avverso diniego di rimborso IRPEF per gli anni dal 1992 al 2001, riconoscendolo solo per gli anni dal 1998 al 1999;
la contribuente è rimasta intimata
Considerato che
1.1. con il secondo motivo di ricorso – da esaminare preliminarmente, avendo ad oggetto la decorrenza del diritto all’esenzione IRPEF di cui si discute – l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 37 e 38 DPR n. 602/1973 e dell’art. 21 co. 11 Dlgs n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto applicabile il termine di decadenza di 48 mesi dalla presentazione della domanda di rimborso della contribuente, formulata in conseguenza dell’art. 2 c. 5 della legge n. 407/1998, che prevedeva l’esonero IRPEF per la parte di pensione di reversibilità percepita da quest’ultima come vedova di vittima di brigadiere deceduto durante un’operazione di polizia, individuando come dies a quo la data della comunicazione dell’INPDAP del 26.5.2003 circa l’importo di cui poteva essere chiesto il rimborso per gli anni a decorrere dal 1992, in attuazione della legge citata;
1.2. la doglianza è fondata sulla scorta di quanto recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 12919/2019), essendo stato precisato che la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, come nel caso di specie, trova applicazione l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;
1.3. nel caso sub iudice, con riguardo all’esenzione prevista dalla L. n. 407 del 1998 in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, detto termine decorreva, quindi, dall’11.12.1998, data di entrata in vigore della legge citata;
1.4. essendo incontestato, come risulta dalla sentenza impugnata, che la domanda di rimborso è stata presentata il 4.7.2003, era quindi maturata la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso delle trattenute indebite operate sulle annualità indicate in premessa (1992-1993-1994-1995-19961997-2000-2001);
2. sulla scorta di quanto sin qui affermato, assorbito il primo motivo (circa la mancata prova delle trattenute per le quali era stato chiesto il rimborso), la sentenza va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso introduttivo;
3. le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la sopravvenienza, in pendenza del giudizio di legittimità, di specifica giurisprudenza di questa Corte in materia
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
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