CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4572

Tributi – Rettifica classamento immobile a seguito di denuncia DOCFA – Motivazione dell’atto – Attribuzione rendita – Valutazione tecnica sulla base dei dati indicati nella denuncia – Legittimità

Fatti di causa

Rilevato:

che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente – riqualificando la categoria catastale dell’immobile in A/2, classe 6 – avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva notificato alla parte contribuente, a seguito di denuncia DOCFA con la quale quest’ultima aveva proposto categoria A3 classe 4, il nuovo classamento (categoria A1 classe 3) di un appartamento sito a Cuneo;

che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate e accoglieva quello incidentale della parte contribuente annullando l’atto impugnato ritenendo la motivazione dell’accertamento inadeguata, posto che si richiama genericamente alle norme di legge e fa riferimento al metodo comparativo, senza dare nessuna giustificazione concreta atta a giustificare somiglianze e differenze dai pretesi termini di paragone, cosicché l’atto in questione è inidoneo a giustificare il perché la proposta avanzata dai contribuenti venne disattesa e su quali motivi, nel reticolo delle categorie, si basò l’opzione dell’Ufficio;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto, nel caso in cui la rideterminazione della rendita scaturisca, come nel caso di specie, da una dichiarazione DOCFA, la parte che dà impulso al procedimento è ben consapevole dei termini della questione e pertanto per l’Ufficio è sufficiente indicare la nuova categoria e classe attribuita, considerato che è lo stesso contribuente a indicare nella DOCFA gli elementi di fatto suscettibili di una diversa valutazione economica.

Considerato che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se – come sembrerebbe nel caso di specie – gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. 23 maggio 2018, n. 12777; 17 gennaio 2018, n. 977; 6 giugno 2016, n. 12497; 24 aprile 2015, n. 8344);

considerato inoltre che la CTR non dà una esaustiva spiegazione dei motivi per i quali non ha ritenuto adeguata la motivazione dell’atto oggetto di impugnazione, cosicché non si riesce a comprendere se la CTR abbia o meno fatto un uso corretto del suddetto principio di cui comunque non solo non tiene conto ma neppure fa menzione.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.