CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4576
Tributi – ICI – Immobili detenuti in locazione finanziaria – Soggetto passivo – Locatario al momento della consegna dell’immobile – Locatore all’atto della riconsegna
Fatti di causa
Rilevato che la I.C.S. S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ICI relativo al 2011 relativamente ad un immobile di cui a contratti di locazione finanziaria stipulati in qualità di concessionaria con le concedenti M.L. s.p.a. – L. s.p.a. (ora U.L. s.p.a.) e I.N. s.p.a. sostenendo che i contratti sono stati risolti e che le concedenti provvedevano al pagamento ICI sia in acconto che a saldo addebitando gli importi ad essa ricorrente con fattura a titolo di rivalsa; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della contribuente, affermando, da un lato, che manca ogni prova dell’avvenuto pagamento, che doveva essere comunicato all’ente impositore, e dall’altro che il contratto di locazione finanziaria si perfeziona al momento della consegna dell’immobile e quindi la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario al momento della consegna dell’immobile e torna al locatore quando l’immobile gli viene riconsegnato, attività quest’ultima che non risulta provata;
la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre Roma Capitale si costituiva con controricorso.
Ragioni della decisione
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché dell’art. 1180 c.c. in quanto era stato documentato che il contratto di leasing era stato risolto e che l’imposta era stata versata, per effetto dell’avvenuta risoluzione, dalle stesse società di leasing proprietarie dell’immobile, pur se quest’ultime non avevano comunicato che l’avvenuto pagamento era stato effettuato non in proprio ma per conto della ricorrente;
considerato che, in tema di ricorso per cassazione:
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016);
è inammissibile il ricorso con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);
ritenuto che il ricorso – fondato su una lamentata violazione di leggi ex art. 360 comma 1, n. 3 – è inammissibile perché non coglie le rationes deciderteli poste alla base della sentenza della CTR e pone un problema di diritto che presupporrebbe una situazione di fatto diversa da quella descritta dalla CTR, dal momento che quest’ultima ha affermato – quale prima ratio decidendi – che manca ogni prova dell’avvenuto pagamento, che doveva essere comunicato all’ente impositore, e dall’altro che il contratto di locazione finanziaria si perfeziona al momento della consegna dell’immobile e quindi la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario al momento della consegna dell’immobile e torna al locatore solo quando l’immobile gli viene riconsegnato, attività quest’ultima che non risulta provata, mentre il ricorrente dà per presupposto che il pagamento sia avvenuto e non si pone il problema, che costituisce una seconda e autonoma ratio deciderteli, dell’assenza di prova della mancata restituzione dell’immobile dal locatario al locatore;
ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per I versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.