CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4587
Tributi – TASI – Attribuzione nuova rendita catastale – Notifica – Prova – Produzione dell’atto ritualmente notificato
Ritenuto che
1. C.M.M. e la soc. L. srl proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento per omesso pagamento della TASI per l’anno di imposta 2014 riferita all’immobile in comproprietà dei contribuenti ubicato in Rieti Via (…).
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti rigettava il ricorso.
3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i ricorrenti e l’adita Commissione Tributaria del Lazio rigettava l’appello rilevando che la rendita catastale, sulla cui base si fondava l’atto impositivo, era stata attribuita dalla competente Agenzia del Territorio e gli appellanti erano a conoscenza della rendita dal momento che la stessa risultava dall’atto costitutivo d ipoteca.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. Il Comune di Rieti non si è costituito, restando intimato.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti lamentano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, comma 1, 115, comma 1, 116, comma 1, cod. proc. civ. e 2967 per aver la CTR ritenuto possibile dare per dimostrata la notifica della attribuzione della rendita ai contribuenti nonostante l’atto materiale della notifica non fosse stato acquisito al processo.
2. Il motivo è fondato.
2.1 L’art. 74 della l. nr 342 del 2000 prevede che «A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»
2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «In tema d’ICI, l’art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016, Rv. 640963 – 01);
2.3 Orbene, pur se l’atto attributivo della rendita non ha natura costitutiva ma dichiarativa, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione prevista dall’art. 74 della l. n. 342 del 2000 è condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa con decorrenza 1° gennaio 2000 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 15/06/2016, Rv. 640083 – 01).
2.4 I contribuenti sostengono di non aver mai avuto notifica da parte dell’Agenzia del Territorio del provvedimento di attribuzione della nuova rendita e di aver avuto conoscenza della nuova rendita solo nel 2016 con la notifica dell’atto di accertamento del Comune di Rieti.
2.5 La CTR ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile dal numero di protocollo di notifica della rendita risultante certificato catastale estratto a seguito di visura e dalle risultanze dell’atto di costituzione di ipoteca, registrato presso l’Ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Rieti che riportava la rendita catastale di € 8.005,08 corrispondente a quella posta a base dell’accertamento.
2.6 Ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l’atto dell’Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale.
3. Il ricorso va, quindi, accolto e la causa non necessitando di altri accertamenti in punto di fatto può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Avuto riguardo all’alterno andamento dei giudizi le spese del merito vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso.
Condanna il Comune di Rieti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 800 per compensi oltre € 200 per esborsi rimborso forfettario ed accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 28460 depositata il 12 ottobre 2023 - In tema d'ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74 nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19350 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 luglio 2019, n. 18998 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21808 depositata l' 11 luglio 2022 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 giugno 2019, n. 15643 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5861 - Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…