CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5653
Riscossione contributi – Gestione artigiani – Cartella esattoriale – Iscrizione a ruolo di contributi eccedenti il minimale sulla base di accertamento tributario – Giudizio di opposizione – Illegittimità della cartella – Esame di merito della fondatezza del credito contributivo
Rilevato che
la Corte d’appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha accolto l’opposizione proposta da S.G., dichiarando la nullità della cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla medesima di pagare la complessiva somma di Euro 14.258 per omessi contributi a percentuale eccedenti il minimale, dovuti alla gestione artigiani dell’Inps per l’anno 2005; l’opponente sosteneva che al momento dell’emissione dell’avviso di addebito pendeva il giudizio tributario di impugnazione avverso l’accertamento fiscale dal quale era scaturito il credito contributivo azionato, e che, pertanto, il credito sarebbe stato illegittimamente iscritto a ruolo, essendo ancora pendente il giudizio tributario concernente all’avviso di accertamento;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria;
S.G. ha depositato tempestivo controricorso.
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999”; rileva che, una volta accertata l’insussistenza dei presupposti per iscrivere il credito a ruolo, la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque, esaminare la fondatezza della domanda, pronunciandosi in merito alla sussistenza del diritto dell’Inps a pretendere da S.G. i contributi a percentuale dovuti alla gestione artigiani per l’anno 2004;
il motivo è fondato;
in fattispecie sovrapponibile questa Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell’esistenza del credito fatto valere dall’ente previdenziale; in proposito ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo“(Cass. n.17858 del 2018);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata – la quale ha disatteso il principio affermato da questa Corte – va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché provveda alla sua corretta attuazione, oltre che a regolare le spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che disporrà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
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