CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1513

Anticipo sull’incentivo all’esodo – Somme non dovute – Trattenuta operata dal datore di lavoro sul Tfr – Compensazione atecnica o impropria – Reciproca relazione di debito-credito nascente da un unico rapporto, anche di lavoro – Identità non esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento – Accertamento contabile del saldo delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio – Divieto in relativo ai crediti impignorabili operante solamente con riguardo alla compensazione “propria”

Rilevato che

1. con sentenza n. 265 pubblicata il 14.3.14, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da A. V. e De F. A. e in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’illegittimità della trattenuta operata da F. P. T. s.p.a. sul trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori ed ha condannato la società alla restituzione delle relative somme;

2. la Corte territoriale ha dato atto della cessazione del rapporto degli appellanti con la società, intervenuta dopo la pronuncia di primo grado, in ragione delle dimissioni rassegnate dal D. F. l’1.2.12 e del licenziamento intimato al sig. A. il 10.12.13;

3. ha interpretato l’accordo aziendale del 27.9.06 come tale da prevedere un “anticipo sull’incentivo all’esodo” e non anticipi sul trattamento di fine rapporto; ha ritenuto che, analogamente, nell’accordo del 2005 l'”anticipo sulle future spettanze, es. indennità di trasferimento, incentivo all’esodo” non fosse in alcun modo legato al tfr; ha quindi ritenuto che gli accordi aziendali non consentissero alla società di operare la trattenuta direttamente all’atto di erogazione del tfr, non essendo quest’ultimo contemplato dai citati accordi ai fini della compensazione delle somme erogate a titolo di anticipo o acconto;

4. ha accertato come le mancate dimissioni dei ricorrenti, nel periodo di sospensione per cassa integrazione, avessero comportato la percezione da parte dei medesimi di somme non dovute, escludendo tuttavia la possibilità di una compensazione di tale indebito con le somme versate a titolo di tfr;

5. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i signori De F. e A.;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.l. c.p.c.;

Considerato che

7. col primo motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. per non avere la Corte d’appello accertato una compensazione atecnica o impropria tra i rispettivi debiti e crediti delle parti dei due rapporti di lavoro, pur avendo riconosciuto il carattere indebito degli acconti erogati ai lavoratori;

8. col secondo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c.; ha sostenuto come una corretta interpretazione dell’accordo del 2005, trascritto nelle parti rilevanti e riprodotto in allegato al ricorso in esame, avrebbe evidenziato come gli acconti fossero stati riconosciuti a tutti i lavoratori in cassa integrazione alla data dell’1.1.06, e non solo ai dimissionari a cui era riservato l’incentivo all’esodo; ha argomentato in relazione all’accordo del 2005, anch’esso trascritto e riprodotto, come l’espressione “future spettanze” ricomprendesse il tfr, avendo il riferimento all’indennità di trasferimento e all’incentivo all’esodo valore meramente esemplificativo;

9. il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento;

10. la Corte di merito ha accertato il carattere indebito delle somme erogate ai lavoratori in base agli accordi sindacali sopra richiamati; ha escluso la legittimità della trattenuta operata dalla società datoriale all’atto di erogazione del tfr sul rilievo che, in base al tenore degli accordi aziendali, gli acconti erogati non costituissero anticipazioni del tfr;

11. la decisione adottata dalla Corte di merito si pone in contrasto con le disposizioni che disciplinano la compensazione atecnica;

12. questa Corte ha ripetutamente affermato che si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte (Cass. Ord. n. 10132 del 2018; Cass. n. 12302 del 2016; Cass. n. 21646 del 2016);

13. si è precisato come, in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 2012; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 16561 del 2002);

14. non hanno pregio le deduzioni dei controricorrenti sulla violazione dell’art. 2120 c.c., che prevede la possibilità di anticipazioni sul tfr solo a richiesta del lavoratore, essendo esclusa la natura degli acconti (indebitamente) versati dalla società quali anticipi del tfr;

15. inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte, la compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall’art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella “impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro, (Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009);

16. l’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo motivo, ravvisandosi la violazione dei principi in tema di compensazione impropria anche in base all’interpretazione degli accordi aziendali data dalla Corte di merito;

17. per le considerazioni svolte deve accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.