CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1244
Tributi – Redditometro – Incongruenza tra reddito e spese – Mutuo – Capacità di spesa – Onere di prova del possesso di redditi esenti o già sottoposti a tassazione nonché la loro durata – Idonea documentazione – Necessità
Fatti di causa
La contribuente S.M. gestisce attività di macelleria di carni bianche – polleria ed era invitata a dare chiarimenti all’Ufficio in ordine agli elementi di capacità contributiva in ordine a determinate disponibilità di beni o denaro (c.d. “redditometro”). Costituito il contraddittorio endoprocedimentale, ove si è tenuto conto dell’apporto collaborativo della contribuente – tra l’altro, relativamente ad un mutuo – con avviso di accertamento notificato il 6 aprile 2010, il reddito per l’anno d’imposta 2006 veniva rettificato dai dichiarati € 6.676,00 a € 44.019,00.
Il ricorso promosso dalla contribuente esitava un rigetto in primo grado, riformato in appello sull’affermazione che l’Ufficio non avrebbe tenuto conto dell’aiuto della suocera (recte, madre), dello smobilizzo di fondi, di precedente (ancorché risalente) eredità e dell’alienazione di un veicolo, elementi tutti ritenuti validi per superare la presunzione dettata dal “redditometro” nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico.
Ricorre quindi per cassazione l’Amministrazione finanziaria con due motivi, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di eccepisce violazione dell’art. 360 n. 3 codice di rito civile per violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ed art. 2696, 2727 e 2729 cc, nella sostanza ritenendo che l’accertamento sintetico sul sistema del “redditometro” preveda la rettifica sulla base della presenza di certi beni o risorse, invertendo l’onere della prova sul contribuente cui compete dimostrare la provenienza diversa (e fiscalmente assolta) rispetto al reddito delle risorse rinvenute, per giustificarne la disponibilità. La CTR ha valorizzato affermazioni non documentate adeguatamente dai contribuenti e, in parte, già calcolate a scomputo dall’Ufficio, ma è rimasta incontestata la presenza delle riscontrate disponibilità, senza ulteriore giustificazione.
Al proposito questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).
Del principio non ha fatto buon governo la sentenza impugnata, sicché il motivo è fondato e merita accoglimento.
Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 360 n. 5 stesso codice di rito per omessa o insufficiente motivazione sugli indicatori di maggior ricchezza e la loro giustificazione che la CTR ha ritenuta esauriente.
L’accertamento sintetico non è un accertamento di tipo statistico, ma basato sulla capacità di spesa del contribuente che richiede logicamente l’esistenza a monte della provvista necessaria per sostenere quelle spese e che il possesso di redditi esenti o già sottoposti a tassazione nonché la loro durata deve essere dimostrata “con idonea documentazione” secondo l’art. 38 precitato nel testo vigente ratione temporis e non con mere affermazioni. In questo senso, la sentenza qui gravata non consente di ricostruire il percorso logico sui cui – “con idonea documentazione” – la CTR ritenga provata l’esistenza di sufficiente provvista – fiscalmente assolta – tale da giustificare la capacità di spesa riscontrata in capo alla contribuente.
Il motivo è quindi fondato.
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Liguria, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.
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