CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16471
Tributi – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Acquisto terreno agricolo – Agevolazioni fiscali ex Legge n. 604 del 1954 – Mancata presentazione nei termini della certificazione definitiva attestante il possesso della qualità di imprenditore agricolo – Effettivo possesso dei requisiti – Irrilevanza – Revoca benefici – Legittimità
Rilevato che
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, applicate con riferimento all’atto pubblico di acquisto, registrato in data 23/06/2009, di un terreno agricolo da parte della ricorrente, a seguito di disconoscimento delle agevolazioni fiscali dalla medesima ottenute ai sensi della legge n. 604 del 1954, per avere omesso di presentare nei termini di legge la certificazione definitiva di possesso dei requisiti richiesti per poter fruire di dette agevolazioni, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che la contribuente aveva dimostrato il possesso di quei requisiti, depositando la necessaria certificazione e che era irrilevante la circostanza che tale documentazione non fosse stata allegata al momento della stipula del rogito notarile, «tenuto conto della buona fede della contribuente e della mancata e presunta evasione fiscale, non avendo creato alcun danno erariale, ma solo una formalità documentale», avendo peraltro tutti i requisiti per godere di quelle agevolazioni.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memorie.
3. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 604 del 1954, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere spettante alla contribuente le agevolazioni fiscali previste dalle citate disposizioni nonostante la stessa avesse omesso di presentare, nel termine triennale di decadenza dalla stipula dell’atto di acquisto del terreno agricolo, la certificazione definitiva attestante il possesso della qualità di imprenditore agricolo.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. Secondo il consolidato orientamento dai questa Corte (cfr. Cass. n. 2941 del 2018 e la giurisprudenza ivi richiamata) «in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto (ove stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 25 del 2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato»; principio riaffermato da Cass. n. 117 del 2018, «la quale – nel ribadire il principio – ha osservato altresì come la (solo apparentemente) diversa regola desumibile da Cass. nn. 11610/03, 10248/13 e 8326/14 (nel senso della possibilità di autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario), non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia – appunto – dovuta alla comprovata inerzia della PA» (così Cass. cit., in motivazione).
2. Nella fattispecie in esame, se da un lato è pacifico il superamento del detto termine, la cui perentorietà è stabilita ex lege – il che rende del tutto irrilevante lo stato soggettivo (di buona fede) della contribuente o la sussistenza di un danno erariale -, dall’altro non risulta adeguatamente provata la diligenza della contribuente che, ha sì tempestivamente richiesto il rilascio della certificazione (in data 24/09/2010 e, quindi, a poco più di un anno dalla stipula dell’atto), ma la stessa risulta essere stata emessa soltanto in data 1/09/2014, oltre il triennio e senza che sia stato accertato dalla CTR se il ritardo sia dipeso da fatto dell’ufficio o da negligenza della richiedente, risultando dal predetto certificato (prodotto con il controricorso) che lo stesso era stato rilasciato a seguito di «documentazione integrativa».
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla competente CTR che provvederà a verificare la suddetta circostanza e a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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