CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16758
Attività libero professionale in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente – Iscrizione alla gestione separata INPS con obbligo di pagamento dei contributi – Accertamento
Rilevato che
con sentenza depositata il 10.6.2016, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’ing. A.C.I. non tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS con obbligo di pagamento dei contributi dovuti alla medesima gestione di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all’attività libero professionale, svolta nell’anno 2007, in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale lo stesso professionista era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;
l’ing. F.G. ha resistito con controricorso;
la Sesta Sezione ha emesso ordinanza interlocutoria con la quale, preso atto dell’orientamento espresso da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 30344 del 2017, ha rimesso alla Quarta sezione civile la trattazione della causa;
Considerato che
con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, I. n. 179/1958, 10 e 21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18 comma dodicesimo, dl. n. 98 del 2011 conv. con mod. dalla I. n. 111 del 2011; nonché dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 nel testo applicabile ratione temporis e precisa che l’Ente previdenziale, nel proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna, aveva confutato l’eccezione di prescrizione proposta dalle parti ricorrenti con riguardo alla debenza della contribuzione relativa all’anno 2005, ma la Corte d’appello, come già il Tribunale, non aveva esaminato tale profilo di doglianza avendo ritenuto in radice insussistente il diritto di credito vantato dall’Ente;
il primo motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento dei contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19134 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, nonché le successive Cass. 1208 del 2019; n. 4608 del 2019; n. 12029 del 2019; n. 12194 del 2019; n. 12198 del 2019; 12696 del 2019);
il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare in capo al ricorrente in quanto la sentenza impugnata non ha esaminato la questione della prescrizione del credito contributivo relativo all’anno 2005, ritenendola assorbita dall’accertamento della insussistenza dell’obbligo contributivo stesso, per tanto non vi è stata soccombenza dell’INPS in punto di prescrizione;
va, dunque, dato seguito al costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, nell’ipotesi di omessa pronuncia dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado di merito (Cass. n. 15583 dell’8 luglio 2014; Cass. n. 4787 del 2007);
non essendosi la Corte di merito conformata, quanto al motivo accolto, all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);
al giudice del rinvio è pure demandata la verifica dell’eventuale prescrizione del credito contributivo accertato secondo il principio di cui al punto precedente;
il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimità.
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