CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17596 – La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione