CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2022, n. 19948 – La ripetizione delle somme indebitamente erogate al dipendente, quale “ripetizione dell’indebito” ai sensi dell’art. 2033 c.c., riguarda esclusivamente le somme da quest’ultimo effettivamente percepite, sicché il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, posto che le stesse non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale del lavoratore