CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15541 – Il motivo è inammissibile per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, cod. proc. civ., atteso che la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto