CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20836 – Ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che ciononostante la proponga nella sede di legittimità ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, riportando dove, come e quando l’abbia fatto