CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9329
Tributi – Contenzioso tributario – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado – Difetto di capacità processuale della società e difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore
Rilevato che
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello del contribuente, e confermato gli avvisi di accertamento impugnati, per IVA 2011;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
Considerato che
– va preliminarmente disatteso quanto invero genericamente segnalato dalla difesa del contribuente in memoria datata 26 novembre 2019, relativamente alla sussistenza di giudicato esterno;
– invero, la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna n. 98/15/12 del 22 ottobre 2012 risulta resa tra Sgarra Giorgio quale ex amministratore ed ex liquidatore delle società B.R. s.r.I., I.S. s.r.I., S.-W.L. s.r.l. e H.S. s.r.l. e l’Amministrazione Finanziaria, non tra questi in proprio e l’Erario;
difetta pertanto il requisito della coincidenza delle parti in causa;
– possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso;
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente non ritenuto illegittimi gli atti impugnati in quanto emessi nei confronti di società già estinte per cancellazione da registro imprese;
– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale non avendo la CTR illustrato i motivi in forza dei quali ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio;
– osserva la Corte che si pone preliminarmente la questione di diritto relativa alla legittimazione attiva del legale rappresentante di società cancellata ad agire in giudizio; ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.
Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 10 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado; va subito chiarito, con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 — operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17);
– ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. n. 21125/2018) trattandosi di impugnazione “improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14);
– in questo contesto, non vi è spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, come sostengono i ricorrenti; e ciò proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17);
– quanto sopra risulta conseguente e coerente con la pronuncia di questa Corte, resa nella sua massima composizione nomofilattica (Cass. Sez. UU., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013) secondo la quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. Nel caso di specie, quindi, costituisce circostanza incontestata la proposizione del ricorso originario da parte del legale rappresentante della cessata società J. s.r.l. con conseguente difetto della sua capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta;
– quanto infine al D.M. 26 febbraio 1992 lo stesso risulta, in ogni caso, recare disposizioni in contrasto con il disposto del già citato art. 2495 c.c. e pertanto va disapplicato in forza dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), il quale testualmente prevede che «… le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge»;
– conclusivamente, questa Corte nota di aver già ha ritenuto (Cass. n. 33278/2018) proprio con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 — operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17);
– nel nostro caso la cancellazione delle società da registro imprese risale al 30 gennaio 2003, evidentemente ben anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento impugnato, che è del 21 novembre 2007; il legale rappresentante delle stesse, Sgarra Giorgio, non poteva quindi proporre alcun ricorso in nome e per conto di un soggetto estinto avvero l’atto qui impugnato;
– in ultimo, va comunque puntualizzato che nemmeno l’avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l’ex liquidatore non avesse eventualmente impugnato il medesimo, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta;
– venendo ora all’esame del ricorso in quanto presentato da S.G. in proprio, quale socio delle società estinte, la Corte nondimeno ritiene che lo stesso sia inammissibile;
– risulta dalla sentenza impugnata, infatti, come il ricorso di prime cure e l’appello di fronte alla CTR siano stati presentati da S.G. quale ex legale rappresentante delle società M. & C. s.r.I., P.D. s.r.I., W.C. s.r.I., non risultando che questi abbia impugnato tali atti anche in proprio;
– invero, “la legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso” (Cass. Sez. VI, n. 681/2017);
– inoltre, detta successione, come ulteriormente precisato in sede massimamente nomofilattica (Cass. SS.UU. n. 23225/2016), tal successione a titolo particolare deve intervenire nel corso del giudizio, risultando consentito solo in questo caso al soggetto che abbia qualifica di successore di partecipare al processo di fronte a questa Corte pur quando non abbia preso parte al processo nei gradi del merito;
– invero, nel presente caso è incontroverso che l’evento estintivo delle società, e conseguentemente ogni effetto successorio, sia avvenuto ben prima dell’inizio del processo;
– conseguentemente, tutte le impugnazioni di S.G. sia quale ex legale rappresentante delle società di cui in ricorso, sia in proprio vanno rigettate in quanto inammissibili;
– eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5736 del 23/03/2016);
– sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio; le spese del presente giudizio di Legittimità sono regolate dalla soccombenza;
– infine, sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato;
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso delle società M. & C. s.r.I., P.D. s.r.I., W.C. s.r.I., cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibili i ricorsi originari; pronunciando sul ricorso di S.G. in proprio dichiara inammissibile il ricorso in cassazione; compensa le spese dei gradi del merito, liquida le spese in euro 4.100 a carico dei ricorrenti in solido tra loro.