CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9345
Tributi – Dichiarazione dei sostituti d’imposta – Amministrazione Comunale – Controllo formale ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Versamento ritenute – Prova – Attestazioni di pagamento autenticate dal segretario comunale – Validità
Fatti di causa
Il Comune di V., a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi cui l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 071 2010 0114348617, mediante la quale l’Ente impositore richiedeva il pagamento della somma di € 613.071,78, in relazione all’anno 2006, per omesso versamento di ritenute, operate su lavoro dipendente e assimilato, nonché su lavoro autonomo e indennità.
Avverso la cartella esattoriale proponeva impugnazione l’Ente territoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che l’accoglieva, osservando che il Comune aveva prodotto copia delle attestazioni di pagamento autenticate dal Segretario Comunale e perciò da considerarsi valide a tutti gli effetti fino a querela di falso, avendo il ricorrente trasmesso gli atti originali alla Prefettura, e comunque perché, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, non potevano essere richiesti al Comune documenti che fossero già in possesso di Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente.
Avverso la decisione assunta dalla CTP era proposta impugnazione dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che accoglieva il ricorso. Rilevava il giudice dell’appello che agli atti di causa risultavano allegate soltanto copie autenticate di ricevute di versamento, di cui provvedeva a riportare gli estremi (data e importo) ed osservava che “mancando gli originali non possono essere documenti atti a dimostrare gli effettivi versamenti”, ed altrettanto doveva affermarsi in ordine ai mandati di pagamento versati in atti, peraltro atti interni all’amministrazione. In conseguenza rigettava l’originario ricorso proposto dal contribuente.
La sentenza adottata dalla CTR di Napoli è stata impugnata per Cassazione dal Comune di V., che si è affidato a quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica l’impugnata CTR per essere incorsa nel vizio di nullità della sentenza, non avendo rilevato che l’avviso di trattazione dell’udienza non è mai stato notificato al Comune di V., il quale è stato pertanto leso nel suo diritto di difesa, rimanendo escluso dal contraddittorio.
1.2. – Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il Comune di V. censura la decisione assunta dalla CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché, anche a voler ritenere pervenuta una notifica dell’avviso di trattazione dell’udienza al contribuente, poiché la cartolina che avrebbe accompagnato la notifica dell’avviso riporta due timbri, ed il secondo indica la data del 9.10.2012, la notifica sarebbe comunque tardiva, perché recapitata meno di trenta giorni prima della trattazione della causa innanzi alla CTR, avvenuta in data 7.11.2012.
1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di V. contesta alla decisione assunta dalla CTR della Campania il “vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.)” (ric., p. 11), per aver ritenuto la inefficacia o invalidità delle copie autenticate delle ricevute dei versamenti effettuati, mai contestata dall’Amministrazione finanziaria.
1.4. – Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, e 2714 ss. cod. civ., per avere la CTR ritenuto che le copie delle ricevute di versamento autenticate dal Segretario comunale, e versate in atti, fossero inidonee a fornire prova dell’effettivo versamento delle ritenute operate, peraltro in assenza della proposizione di querela di falso ad opera dell’Ente impositore.
2.1. – 2.2. – Il Comune di V., mediante il suo primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, contesta la nullità della impugnata sentenza adottata dalla CTR per non aver ricevuto la notifica di fissazione dell’udienza innanzi al giudice dell’appello, ed essere stato in conseguenza pregiudicato nel diritto alla difesa, non avendo potuto accedere al contraddittorio, e comunque perché la notifica, anche a voler ritenere che abbia raggiunto la parte, sebbene la relata non risulti compilata, risulterebbe in ogni caso tardiva.
In considerazione della natura procedurale del vizio contestato, questa Corte ha ritenuto di dover accedere al fascicolo processuale ed ha potuto riscontrare che risulta effettivamente allegata in atti la copia di una relata di notifica, riferita alla comunicazione della data di trattazione dell’udienza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che però non appare affatto compilata. Come riferito dal Comune, l’avviso di trattazione riporta sul fronte due timbri, il secondo indica la data del 9.10.2012, e la notifica sarebbe comunque tardiva, perché pervenuta meno di trenta giorni prima della trattazione della causa innanzi alla CTR, avvenuta in data 7.11.2012. Sembra allora opportuno rammentare come le stesse Sezioni Unite abbiano da tempo chiarito che “in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli“, Cass. S.U., 22.6.2011, n. 13654.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso appaiono pertanto fondati, non rinvenendosi in atti la prova della notifica dell’avviso di trattazione dell’udienza al Comune di V..
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso rimangono assorbiti in conseguenza della decisione adottata.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi di impugnazione accolti, assorbiti i mezzi di ricorso ulteriori, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso introdotti dal Comune di V., in persona del Sindaco, legale rappresentante protempore, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, assorbiti gli ulteriori, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli perché proceda a rinnovare il giudizio, provvedendo anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9165 depositata il 3 aprile 2023 - Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p. e. c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 - Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 - In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 - In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata,…
- CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020 - La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2020, n. 7495 - Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…