CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7027
Tributi – Accertamento – Mancata sottoscrizione – Delega – Validità degli atti
Ritenuto in fatto
1. In data 17-4-2009 O.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento in relazione all’anno di imposta 2004, eccependo, tra l’altro, la nullità dell’avviso per non essere stato sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio, come prescritto dall’art. 42 del dpr 600/10973, né da un funzionario della carriera direttiva in base ad una apposita delega.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con sentenza depositata il 17-3-3010, riteneva, tra l’altro, l’avviso di accertamento validamente sottoscritto dal Dirigente dell’Area Controllo, delegato dal Direttore.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, in quanto la delega doveva essere specificamente motivata.
4. Con sentenza depositata in data 22-4-2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio aveva prodotto agli atti di causa la disposizione di servizio n. 4 dell’11-7-2008 avente ad oggetto “deleghe alla sottoscrizione degli atti”, con specifica delega al dirigente dell’Area Controllo (dott. F.C.) a sottoscrivere gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, Iva ed Irap, che la delega era anteriore all’avviso di accertamento, che l’omessa allegazione della delega all’atto notificato non poteva determinarne la nullità.
5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente.
6. Depositavano controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Considerato in diritto
1. Con un unico motivo di impugnazione O.A. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del dpr 600/1973 e dell’art. 17, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto l’Ufficio di Benevento ha prodotto una mera copia fotostatica, e non l’originale, o copia dichiarata conforme, della disposizione di servizio del Direttore dell’Ufficio di Benevento n. 4 dell’11-7-2011, dalla quale risulta “che il Dirigente dell’Area di Controllo, dott. F.C., ha ricevuto la delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Tale delega è stata confermata con l’ordine di servizio n. 1/2009 del 2-2-2009…, anch’esso prodotto sempre in mera copia fotostatica”.
Inoltre, la delega deve essere allegata all’avviso di accertamento o, comunque, richiamata con i suoi estremi nel provvedimento.
2. Tale motivo è infondato.
3. Invero, per la Suprema Corte è necessario per la validità dell’avviso di accertamento che la delega sia nominativa e non in bianco (Cass.Civ., n. 12960 del 2017).
Infatti, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore (Cass.Civ., 22803 del 2015).
Nella specie, come riportato dal ricorrente, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la delega con l’indicazione del nome del delegato, dott. F.C..
Né risulta che la produzione in copia sia stata contestata specificamente nel corso del giudizio di appello, al momento della produzione del documento. Inoltre, per la Suprema Corte non occorre che la delega sia allegata all’atto impositivo, mentre è sufficiente che sia prodotta in giudizio (Cass.Civ., n. 25983 del 2016).
4. Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
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