CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8006
Imposte indirette – IVA – Credito – Istanza di rimborso – Dichiarazione di cessata attività – Cancellazione dal registro delle imprese
Rilevato che
– I. Srl chiedeva, in data 1° febbraio 2000, il rimborso del credito Iva per l’importo di € 131.848,86 (£ 255.295.000) per l’anno 1999, avendo depositato dichiarazione di cessazione dell’attività al 31 dicembre 1999, credito che, in data 5 dicembre, cedeva, con regolare notifica all’Agenzia delle entrate, alla R. Srl; successivamente, in data 20 gennaio 2001, la società era cancellata dal registro delle imprese;
– l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 novembre 2008, negava il rimborso, di cui riduceva l’ammontare ad € 104.842,30 per essere stato compilato nella dichiarazione il quadro dei contribuenti minimi, essendo stato approvato il bilancio finale in data 28 dicembre 2000, da cui l’inesistenza del presupposto del rimborso di cui all’art. 30, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 per l’anno 1999;
– I. Srl e R. Srl proponevano ricorso avverso l’atto di diniego;
– l’impugnazione era accolta nei limiti dell’importo ridotto dall’Ufficio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova; in parziale riforma, il giudice d’appello riconosceva il rimborso nella sua integrità;
– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi;
– resiste con controricorso N.H. Srl, quale incorporante della R. Srl, deducendo altresì la propria qualità di ex socio, nonché M.C.M. quale ex socio I. Srl;
– rimane intimata I. Srl;
Considerato che
– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. per non esser stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto da società estinta;
– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 35 e 38 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto dirimente, ai fini del riconoscimento del diritto di rimborso per il 1999, la dichiarazione di cessazione attività presentata dalla I. Srl;
– il primo motivo è solo in parte fondato;
– occorre infatti osservare che l’originario ricorso, come risulta dalla stessa sentenza d’appello, è stato proposto sia da I. Srl che da R. Srl, quest’ultima nella qualità di cessionaria del credito d’imposta;
– con riferimento a quest’ultimo soggetto (poi incorporato da N.H. Srl) il ricorso, dunque, è stato rettamente proposto ed in base ad un titolo di legittimazione autonomo;
– nessuna censura, del resto, è stata specificamente proposta dall’Ufficio su tale aspetto, dovendosi escludere che la declaratoria incidente sulla legittimazione attiva di una parte sia suscettibile di svolgere automaticamente i suoi effetti nei confronti delle altre parti del giudizio;
– è invece fondato il ricorso con riguardo alla posizione della I. Srl, trattandosi di soggetto cessato e cancellato dal registro delle imprese fin dal gennaio 2001;
– è ben vero che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, nel regime normativo precedente al d.lgs. n. 6 del 2003 (che ha riformulato l’art. 2495 c.c.), non comportava, di per sé, l’estinzione dell’ente ove non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo non fossero stati definiti; tuttavia, come accertato in fatto dalla CTR, la società I. Srl era definitivamente cessata a far data dal 31 dicembre 1999 («data di ultimazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva … la cessazione dell’attività è da considerarsi avvenuta nell’anno 1999»);
– ne deriva che solamente il ricorso della I. Srl era originariamente improponibile e, in parte qua, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio;
– il secondo motivo, che resta assorbito con riguardo alla I. Srl, è invece infondato con riferimento alla N.H. Srl;
– dalle considerazioni appena esposte, infatti, emerge che la CTR non ha attribuito rilevanza dirimente alla mera dichiarazione di cessazione dell’attività ma ha operato un accertamento in fatto sul momento conclusivo della «correlazione tra operazioni imponibili ed attività d’impresa», individuando, così, la data di ultimazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, la quale, tra l’altro, ha segnato «il termine per il compimento delle formalità che devono essere espletate affinché il suddetto evento sia portato a conoscenza dell’Ufficio finanziario», come in concreto operato sin dal gennaio 2000;
– si tratta, invero, di apprezzamento in alcun modo censurato dall’Agenzia delle entrate e, dunque, incontrovertibile;
– da ultimo va dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi proposti da N.H. Srl quale incorporante della R. Srl nella qualità di ex socio della I. Srl, nonché di M.C.M. sempre quale ex socio della I. Srl;
– quanto al primo venendo in rilievo una alterità soggettiva mai spesa nel giudizio e fatta valere per la prima volta, ed in assenza di ogni riscontro, nel giudizio di legittimità, sì da determinare la indebita partecipazione di un nuovo soggetto nel giudizio stesso;
– quanto alla seconda per l’analoga ragione della sua assente partecipazione all’intero giudizio anteriormente alla fase di legittimità, esclusa, in ogni caso, l’ammissibilità di un intervento volontario innanzi alla Corte di cassazione (v. Cass. n. 10813 del 17/05/2011);
– in conclusione, in accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione e limitatamente alla posizione della società I. Srl, estinta, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio perché l’originario ricorso della I. Srl non poteva essere proposto;
– il ricorso va invece rigettato quanto alla N.H. Srl, incorporante della R. Srl, in proprio;
– le spese dell’intero giudizio vanno compensate atteso l’esito complessivo della controversia e la peculiarità dei rapporti tra le parti;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con riguardo alla società I. Srl e dichiara l’improponibilità dell’originario ricorso della I. Srl; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla posizione della I. Srl.
Rigetta il ricorso nei confronti della N.H. Srl, incorporante della R. Srl, in proprio.
Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio tra tutte le parti.